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ID 25767 | 17.03.2026
Regolamento delegato (UE) 2026/55 della Commissione, del 17 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione
C/2025/8844
GU L, 2026/55, 17.3.2026
Entrata in vigore: 20.03.2026
___________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008, in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/852, l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione nell’Unione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II di tale regolamento è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite. Il divieto non si applica ai prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile o ai prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.
(2) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. L’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione vieta la fabbricazione, l’importazione o l’esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato A, parte I, di detta convenzione dopo la data di eliminazione graduale indicata per i prodotti in questione. L’articolo 4, paragrafo 8, della convenzione impone alla conferenza delle parti («COP») di esaminare l’allegato A della convenzione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della stessa.
(3) Nella sua quinta riunione, tenutasi dal 30 ottobre al 3 novembre 2023, la COP ha adottato la decisione MC-5/4 che modifica l’allegato A, parte I, della convenzione includendovi cinque categorie di lampade contenenti mercurio nonché batterie, ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati a fini di ricerca e sviluppo, e cosmetici, specificando le date di eliminazione graduale applicabili. L’Unione ha sostenuto tale decisione mediante le decisioni (UE) 2022/549 e (UE) 2023/2417 del Consiglio.
(4) Per allineare il regolamento (UE) 2017/852 alla decisione MC-5/4 è necessario inserire i seguenti prodotti con aggiunta di mercurio nell’allegato II, parte A, di detto regolamento: ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati per fini di ricerca e sviluppo.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/852,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2017/852 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
ALLEGATO
Nell’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 è aggiunta la seguente voce 2 bis:
| Prodotti con aggiunta di mercurio | Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio |
| 2 bis. Ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati per fini di ricerca e sviluppo | 31.12.2025 |
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