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ID 28472 | 23.08.2025 / In allegato Sentenza e Comunicato stampa
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025. Cause C-71/23, C-82/23
Repubblica francese contro Commissione europea.
Impugnazione – Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento delegato (UE) 2020/217 – Classificazione del biossido di titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm – Criteri di classificazione di una sostanza come cancerogena – Affidabilità e accettabilità degli studi scientifici – Calcolo del sovraccarico polmonare in particelle – Carattere “decisivo” di uno studio scientifico – Snaturamento degli elementi di prova – Errore di diritto – Scelta dei parametri di calcolo – Densità delle particelle – Valutazione scientifica – Superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale – Nozione di “proprietà intrinseche” – Motivazione ad abundantiam.
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La Corte di giustizia conferma l'annullamento della classificazione del biossido di titanio in polvere, sotto alcune forme, come sostanza cancerogena Il biossido di titanio è utilizzato in particolare sotto forma di pigmento bianco in diversi prodotti, ad esempio pitture, medicinali, prodotti alimentari e giocattoli (Sentenza T-279 20 CGUE - Comunicato 23 novembre 2022)
Nel 2016 l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro; ANSES, Francia) ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) una proposta di classificazione del biossido di titanio come sostanza cancerogena per inalazione 1.
L'anno seguente, il comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, RAC) dell'ECHA ha adottato un parere secondo il quale era giustificato classificare tale sostanza 2.
Sulla base di tale parere, nel 2019 la Commissione europea ha adottato un regolamento 3 con il quale ha proceduto alla classificazione e all'etichettatura del biossido di titanio 4.
Più precisamente, secondo la Commissione, si sospettava che tale sostanza fosse cancerogena per l'uomo, per inalazione, in forma di polvere contenente l’1% o più di particelle di diametro inferiore o uguale a 10 μm.
Diversi fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e fornitori di biossido di titanio hanno contestato la classificazione e l'etichettatura in questione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
Con sentenza del 23 novembre 2022 5, il Tribunale ha annullato la classificazione e l'etichettatura controverse.
Esso ha constatato, in particolare 6, che la Commissione era incorsa in un errore manifesto nella valutazione dell'accettabilità e dell'affidabilità di uno studio scientifico sul quale era stata basata la classificazione.
La Francia e la Commissione hanno impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia. Con la sua sentenza odierna, la Corte respinge tali impugnazioni, confermando così la sentenza del Tribunale nonché l'annullamento della classificazione controversa del biossido di titanio come cancerogeno.
Secondo la Corte, anche se il Tribunale ha ecceduto i limiti del suo controllo giurisdizionale 7, l'annullamento della classificazione e dell'etichettatura controverse è comunque giustificato. Infatti, il Tribunale ha correttamente dichiarato che il RAC non aveva preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione dello studio scientifico di cui trattasi.
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1 Di categoria 1B (Sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo) per inalazione. Tale proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate è stata presentata conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
2 Di categoria 2 (Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo), con la menzione di pericolo «H351 (inalazione)».
3 Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento n. 1272/2008.
4 Di categoria 2 (Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo), con la menzione di pericolo «H351 (inalazione)».
5 Sentenza del Tribunale CWS Powder Coatings e a./Commissione, cause riunite T-279/20, T-288/20 e T-283/20 (v. anche comunicato stampa n° 190/22).
6 Inoltre, «ai fini di una buona amministrazione della giustizia», il Tribunale ha proseguito il suo esame e ha concluso che la Commissione non aveva neppure rispettato il criterio di classificazione, secondo il quale la sostanza deve essere dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro. Secondo la Corte, si tratta di un elemento ad abundantiam della motivazione della sentenza del Tribunale, cosicché non è necessario esaminare gli argomenti sollevati nell’ambito delle presenti impugnazioni ad esso relativi.
7 Non spetta infatti al Tribunale decidere la questione dell’adeguatezza del valore della densità delle particelle di biossido di titanio adottato dal RAC in relazione al fenomeno di agglomerazione di tali particelle. Tale questione richiedeva piuttosto di procedere a una valutazione scientifica.
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