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Decisione (UE) 2017/1138 del Consiglio del 19 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), sostiene l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione.
I rappresentanti dell'Unione europea, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento, possono concordare modifiche minori ai documenti di cui al primo comma senza una nuova decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione o le decisioni della conferenza delle parti della convenzione che adottano i documenti di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
G.U.U.E L164/58 del 27.06.2017
Entrata in vigore: 27.06.2017
...
Decisione (UE) 2017/939 Del Consiglio dell'11 maggio 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio
Articolo 3, paragrafo 12
12. Alla sua prima riunione, la conferenza delle parti fornisce ulteriori orientamenti in relazione al presente articolo, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5, lettera a), il paragrafo 6 e il paragrafo 8 e elabora e adotta gli elementi necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b), e al paragrafo 8.
Articolo 8, paragrafi 8 e 9
8. Nel corso della sua prima riunione, la conferenza delle parti adotta orientamenti riguardanti:
a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati; e
b) il sostegno alle parti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli obiettivi e dei valori limite di emissione.
9. La conferenza delle parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti:
a) i criteri che le parti possono elaborare a norma del paragrafo 2, lettera b);
b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.
Notizia seguita:
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Entrata ...
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