
Decisione di esecuzione (UE) 2026/80 / Norme armonizzate Direttiva macchine Gennaio 2026
ID25305 | 13.01.2026 / Decisione di esecuzione (UE) in allegato IT/EN
Decisione di esecuzione (UE) 2026/80 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda la norma armonizzata per trituratori e cippatrici da giardinaggio
C/2026/33
GU L 2026/80 del 13.1.2026
Entrata in vigore: 13.01.2026
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Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
Vedi la sezione 2019/2026 "Norme armonizzate click"
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità delle norme armonizzate o di parti di esse, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nell’allegato I di tale direttiva e coperti da tali norme armonizzate o da parti di esse.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta («richiesta M/396») di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) Sulla base della richiesta M/396, il Cenelec ha redatto la norma armonizzata EN 50434:2014 sulla sicurezza degli apparecchi d’uso domestico e similare, con requisiti particolari per trituratori e cippatrici alimentati dalla rete elettrica. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con direttiva 2006/42/CE della Commissione.
(4) Il 24 maggio 2023 la Germania ha avanzato un’obiezione formale conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE per contestare la norma armonizzata EN 50434:2014 su trituratori e cippatrici alimentati dalla rete elettrica sostenendo che questa non soddisferebbe i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.1.2, lettera a), e punto 2.3, lettera b), della direttiva 2006/42/CE. In particolare la Germania sostiene che la norma armonizzata EN 50434:2014 non risponde adeguatamente al requisito di cui a tale allegato, punto 1.1.2, lettera a), secondo cui per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. La Germania sostiene inoltre che la norma armonizzata EN 50434:2014 non affronta il rischio di proiezione di rami o loro parti inseriti e non soddisfa pertanto il requisito di cui all’allegato I, punto 2.3, lettera b), della direttiva 2006/42/CE. Inoltre, per quanto riguarda tale norma armonizzata, la Germania ha individuato diverse carenze non critiche relative ad alcuni dispositivi di protezione, al contenuto delle istruzioni per l’uso e alle disposizioni per la marcatura dei dispositivi in questione.
(5) L’obiezione formale è stata discussa innanzitutto nell’ambito del gruppo di esperti della Commissione sulle macchine nelle riunioni del 9 novembre 2023, del 12 aprile 2024, del 17 ottobre 2024 e dell’11 aprile 2025.
(6) Dopo aver esaminato la norma armonizzata EN 50434:2014, insieme ai rappresentanti del gruppo di esperti della Commissione sulle macchine, la Commissione ha constatato che tra i punti di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE, il punto 1.1.2, lettera a), menzionato nell’obiezione presentata dalla Germania, e il punto 1.3.3 sono pertinenti per la categoria di prodotti in questione. La Commissione ha concluso che la norma EN 50434:2014 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti in tali punti per quanto riguarda le macchine trituratrici e cippatrici con determinate caratteristiche.
(7) Il comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato consultato con procedura scritta il 10 ottobre 2025 ed è stato ulteriormente informato del caso il 18 novembre 2025. Tale comitato ha convenuto che la norma armonizzata EN 50434:2014 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.1.2, lettera a), e punto 1.3.3, della direttiva 2006/42/CE per quanto riguarda le macchine trituratrici e cippatrici con determinate caratteristiche.
(8) La norma armonizzata EN 50434:2014 dovrebbe pertanto restare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una restrizione.
(9) Il riferimento della norma armonizzata EN 50434:2014 è incluso nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586. Tale allegato comprende anche i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ma pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con restrizioni. È pertanto opportuno mantenere il riferimento di tale norma armonizzata, sopprimendolo da tale allegato e reintroducendolo con le opportune restrizioni.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificata:
1) all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I riferimenti delle norme elencate nell’allegato I, parte terza, punto 2, righe 121, 266, 324 bis, 343, 405, 495, 495 bis, 502 bis, 513 bis, 622 bis, 671 bis e 681 bis della presente decisione sono pubblicati o mantenuti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con restrizioni.»;
2) l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2 Data di entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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ALLEGATO
Nell’allegato I, parte terza, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, il punto 2 è così modificato:
1) la riga 622 è soppressa;
2) è inserita la riga 622 bis seguente:
| «622 bis. |
EN 50434:2014
Sicurezza degli apparecchi d’uso domestico e similare - Requisiti particolari per trituratori e cippatrici alimentati dalla rete elettrica
Restrizione: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità, limitatamente alle macchine in cui i mezzi di frantumazione possono ruotare a velocità superiori a 300 r•min-1, ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.1.2, lettera a), della direttiva 2006/42/CE, che stabilisce che le macchine devono essere progettate e costruite in modo da essere atte a funzionare senza esporre a rischi le persone, se tali operazioni sono effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile, nonché all’allegato I, punto 1.3.3, della direttiva 2006/42/CE, per quanto riguarda le precauzioni che devono essere prese per evitare i rischi derivanti dalla proiezione di oggetti, tenendo conto anche di oggetti lunghi come gli alberi alti.»
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Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
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