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Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2025/893

ID 23978 | | Visite: 167 | Norme armonizzate Direttiva REDPermalink: https://www.certifico.com/id/23978

Decisione di esecuzione (UE) 2025/893 - Norme armonizzate RED Maggio 2025

ID 18036 | 15.05.2025 / Decisione di esecuzione (UE) in allegato IT/EN

Decisione di esecuzione (UE) 2025/893 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per dispositivi di telecomunicazioni digitali cordless migliorate, dispositivi a corto raggio, sistemi satellitari, sistemi di trasmissione dati a banda larga e banda estesa, sistemi di telecomunicazioni mobili internazionali, radar aeronautici e meteorologici, apparecchiature WAS/RLAN a 5 e 6 GHz, collegamenti video digitali senza fili e sistemi di guida e controllo a movimento superficiale avanzato

GU L 2025/893 del 15.5.2025

Entrata in vigore: 15.05.2025

Il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 15 novembre 2026.

Il punto 3 dell’allegato si applica a decorrere dal 15 maggio 2028.

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376, la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio e a sostegno dei requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 2014/53/UE e di cui all’allegato II di tale decisione («richiesta»).

(3) Sulla base della richiesta, l’ETSI ha elaborato le norme armonizzate EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 ed EN 304 220-2 V1.2.1.

(4) Sulla base della richiesta, l’ETSI ha inoltre rivisto le norme armonizzate EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 302 064-2 V1.1.1, EN 303 213-5-1 V1.1.1, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1, EN 301 908-13 V13.3.1, EN 302 064 V2.2.1 ed EN 303 213-5-1 V2.1.1.

(5) Insieme all’ETSI la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta.

(6) Le norme armonizzate EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1, EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 ed EN 302 064 V2.2.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti dall’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7) Le norme armonizzate EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1 ed EN 301 489-52 V1.3.1 non riguardano i requisiti relativi alle emissioni nella banda di frequenza sotto 9 kHz. Stabiliscono inoltre criteri basati sulle prestazioni su base soggettiva. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) La norma armonizzata EN 301 406-2 V3.1.1 non stabilisce un limite oggettivo per quanto riguarda il criterio di prestazione minima del ricevitore per le apparecchiature che non supportano un test di throughput e una prova del tasso di errore di pacchetto. Inoltre tale norma armonizzata non stabilisce condizioni di prova oggettive per quanto riguarda le emissioni indesiderate dei trasmettitori. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9) La norma armonizzata EN 301 908-13 V13.3.1 non riguarda la sensibilità irradiata totale né la potenza irradiata totale del ricevitore per i dispositivi di dimensioni inferiori a 56 mm o superiori a 72 mm. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10) La norma armonizzata EN 303 213-5-1 V2.1.1 non riguarda i requisiti relativi alla potenza di trasmissione massima. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11) La norma armonizzata EN 303 687 V1.1.1 non tratta in misura sufficiente i dispositivi a banda stretta. Inoltre le prove di cui al punto B.7.2 si basano su una specifica non divulgata stabilita dall’Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(12) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti delle seguenti norme armonizzate in detto allegato: EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 ed EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 ed EN 302 064 V2.2.1. Inoltre i riferimenti delle seguenti norme armonizzate dovrebbero essere inclusi in tale allegato con limitazioni: EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 908-13 V13.3.1 ed EN 303 213-5-1 V2.1.1.

(13) È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate riviste EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 ed EN 303 213-5-1 V1.1.1.

(14) La norma armonizzata EN 303 098 V2.2.1 sull’accesso allo spettro radio per i dispositivi marittimi per localizzazione singola che utilizzano il sistema di identificazione automatica (AIS), il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191, non soddisfa i requisiti concordati a livello internazionale in materia di dispositivi marittimi al fine di evitare interferenze dannose per l’AIS, come stabilito nella raccomandazione M.2135 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni sulle caratteristiche tecniche dei dispositivi radio marittimi autonomi operanti nella banda di frequenza da 156 a 162,05 MHz e nella raccomandazione ECC/DEC/(22)02, del 1o luglio 2022, sulla regolamentazione dell’esercizio di dispositivi radio marittimi autonomi (AMRD) nell’ambito della CEPT. È pertanto opportuno ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti di tale norma armonizzata.

(15) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per procedere agli eventuali adeguamenti in relazione alle proprie apparecchiature radio contemplate dalle norme armonizzate riviste EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 o EN 303 213-5-1 V1.1.1 oppure dalla norma armonizzata EN 303 098 V2.2.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate. Tali norme armonizzate, ad eccezione della norma EN 301 893 V2.1.1, dovrebbero continuare a fornire una presunzione di conformità per un periodo transitorio. Per quanto riguarda la norma armonizzata EN 301 893 V2.1.1, essa dovrebbe continuare a fornire una presunzione di conformità per un periodo transitorio più lungo a causa della complessità della catena di approvvigionamento.

(16) Le limitazioni applicate alle norme armonizzate EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 ed EN 301 489-52 V1.3.1, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191, devono essere ritirate a seguito delle discussioni in seno al gruppo di esperti della Commissione sulle apparecchiature radio (E03587). Più specificamente, le attuali limitazioni applicate a tali norme armonizzate per quanto riguarda le tolleranze della configurazione di prova non sono considerate pertinenti in quanto è confermato che i valori di dette tolleranze rispecchiano lo stato dell’arte dell’attuale tecnologia di prova.

(17) Le norme armonizzate EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 ed EN 301 489-52 V1.3.1 non riguardano tuttavia i requisiti relativi alle emissioni nella banda di frequenza sotto 9 kHz. Stabiliscono inoltre criteri basati sulle prestazioni su base soggettiva. È pertanto opportuno mantenere con nuove limitazioni i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 489-12 V3.2.1 ed EN 301 489-20 V2.2.1 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Inoltre, dato che la norma EN 301 489-52 V1.3.1 è stata rivista, è opportuno che il suo riferimento sia mantenuto con nuove limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea durante il rinvio del suo ritiro.

(18) La decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(19) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 15 novembre 2026.

Il punto 3 dell’allegato si applica a decorrere dal 15 maggio 2028.

[...]

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Tags: Marcatura CE Direttiva RED Norme armonizzate Direttiva RED

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