Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.140
/ Totale documenti scaricati: 29.771.143

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.140 *

/ Totale documenti scaricati: 29.771.143 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.140 *

/ Totale documenti scaricati: 29.771.143 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.140 *

/ Totale documenti scaricati: 29.771.143 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.140 *

/ Totale documenti scaricati: 29.771.143 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.140 *

/ Totale documenti scaricati: 29.771.143 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2023/1634

ID 20185 | | Visite: 933 | AutomotivePermalink: https://www.certifico.com/id/20185

Regolamento delegato  UE  2023 1634

Regolamento delegato (UE) 2023/1634 / Modifica Reg. (UE) 2016/631

ID 20185 | 16.08.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/1634 della Commissione del 5 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi 

GU L 203/1 del 16.8.2023

Entrata in vigore: 05.09.2023

Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) allegato II, punto 1), lettera a), punti ii) e iii), e punto 2), lettere b) e c);

b) allegato III, punto 1), lettera a), punti iii) e v), e punto 3), lettere c) ed e).

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 8, l’articolo 10, paragrafo 8, secondo comma, e l’articolo 15, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 definisce in modo dettagliato la metodologia di calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

(2) Dal 1° gennaio 2021, le norme sulle emissioni di CO2 si basano sui dati relativi alle emissioni di CO2 determinati conformemente alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione. L’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/2173 della Commissione per tenere conto dell’introduzione della WLTP, chiarendo le modalità di determinazione degli obiettivi specifici per le emissioni di particolari tipi di costruttori. Sono tuttavia necessari ulteriori chiarimenti per i costruttori che fanno parte di un raggruppamento al fine di stabilire la metodologia di calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni per gli anni civili dal 2021 al 2024.

(3) L’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/631 precisa la metodologia di calcolo degli obiettivi in deroga applicabili negli anni civili dal 2021 al 2024. Ai fini della certezza del diritto è necessario specificare la metodologia di calcolo anche per gli obiettivi in deroga applicabili negli anni civili dal 2025 al 2028, di cui all’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera c), di detto regolamento.

(4) Al fine di distinguere tra i veicoli di base completi e quelli incompleti, è opportuno adeguare la definizione di massa di prova («TM») per la massa di prova media in chilogrammi di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi di cui all’allegato I, parte B, punto 6.2.1, del regolamento (UE) 2019/631.

(5) Gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/631 specificano il tipo e il formato dei dati che gli Stati membri o i costruttori sono tenuti a raccogliere e comunicare annualmente alla Commissione per ogni autovettura nuova e veicolo commerciale leggero nuovo. Dall’esperienza acquisita è emerso che alcuni parametri di monitoraggio potevano essere eliminati al fine di agevolare il processo di monitoraggio, in quanto non sono utilizzati per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni o delle emissioni specifiche medie, e dovrebbero pertanto essere eliminati senza inficiare la solida valutazione del raggiungimento da parte dei costruttori degli obiettivi specifici per le emissioni. È inoltre necessario aggiungere alcuni nuovi parametri, in particolare ai fini della verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli in circolazione. Le modifiche dei parametri devono trovare riscontro nel tipo di dati da raccogliere nell’allegato II, parte A, e nell’allegato III, parte A, del regolamento (UE) 2019/631, nonché nei formati per la raccolta dei dati di cui all’allegato II, parte B, e all’allegato III, parte B, di detto regolamento.

(6) L’allegato III del regolamento (UE) 2019/631 descrive in dettaglio una procedura che consente ai costruttori di calcolare le emissioni di CO2 e i valori della massa nel caso di veicoli commerciali leggeri omologati in più fasi. Nel caso di un singolo veicolo di base incompleto, la massa deve essere calcolata conformemente all’allegato III, parte A, punto 1.2.4, del regolamento (UE) 2019/631, tenendo conto del valore della massa della carrozzeria (B0), che è stato fissato a 1,375 per i calcoli relativi all’anno civile 2021. Per gli anni civili dal 2022 al 2024, tale valore dovrebbe essere rivisto sulla base della media della massa in ordine di marcia dei nuovi veicoli di base incompleti immatricolati nell’Unione negli anni civili 2018, 2019 e 2020.

(7) In assenza dei dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 finali per i veicoli commerciali leggeri nuovi per l’anno civile 2020, non è stato possibile finalizzare la revisione del valore di B0 entro il 31 ottobre 2021 come previsto nell’allegato III, parte A, punto 1.2.4, del regolamento (UE) 2019/631. Tenuto conto che una revisione del valore di B0 utilizzando solamente i dati degli anni civili 2018 e 2019 avrebbe dato un risultato molto vicino all’attuale valore di B0 e al fine di agevolare l’attuazione e assicurare la certezza del diritto per i costruttori interessati, per l’anno civile 2022 è opportuno mantenere il valore di B0 attualmente vigente. Per gli anni civili 2023 e 2024, il valore di B0 riveduto è stato calcolato sulla base dei dati finali di monitoraggio per i veicoli commerciali leggeri per gli anni civili 2018, 2019 e 2020. Inoltre, per garantire la certezza del diritto per i costruttori dopo il 2024, è necessario chiarire che il valore di B0 riveduto rimane applicabile anche negli anni successivi al 2024.

(8) Il chiarimento è necessario per tenere meglio conto delle diverse modalità di calcolo dell’influsso dell’aerodinamica nel caso di veicoli di base incompleti di categoria N1 nel quadro del calcolo delle emissioni di CO2 di monitoraggio.

(9) L’allegato III, parte B, del regolamento (UE) 2019/631 contiene alcune informazioni relative in particolare alla procedura regolamentare di prova NEDC divenute obsolete, che dovrebbero quindi essere soppresse.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:

1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

3) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) allegato II, punto 1), lettera a), punti ii) e iii), e punto 2), lettere b) e c);

b) allegato III, punto 1), lettera a), punti iii) e v), e punto 3), lettere c) ed e).

[...] Segue in allegato

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2023 1634.pdf)Regolamento delegato (UE) 2023/1634
 
IT484 kB200

Tags: Automotive

Ultimi inseriti

Apr 30, 2025 68

Legge 10 maggio 1976 n. 321

Legge 10 maggio 1976 n. 321 (Legge Merli) ID 23913 | 30.04.2025 Legge 10 maggio 1976 n. 321Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. (GU n.141 del 29.05.1976) [box-warning]Abrogazione Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale strutturato con tutte le tabelle… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 636
Apr 30, 2025 99

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 / Modifica Reg. di esec. (UE) 2020/2235 ID 23909 | 30.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di… Leggi tutto
Nota INL prot  n  3984 del 29 aprile 2025
Apr 30, 2025 124

Nota INL prot. n. 3984 del 29 aprile 2025

in News
Nota INL prot. n. 3984 del 29 aprile 2025 / Agg. Modello Dimissioni per fatti concludenti ID 23908 | 30.04.2025 / In allegato Nota e Modello Nota INL prot. n. 3984 del 29 aprile 2025OGGETTO: L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” - art. 19 (norme in materia di risoluzione del… Leggi tutto
UNI EN ISO 5124 2025
Apr 30, 2025 109

UNI EN ISO 5124:2025 / Carico e scarico di carri cisterna e container di GNL

ì UNI EN ISO 5124:2025 / Carico e scarico di carri cisterna e container di GNL ID 23904 | 30.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 5124:2025Carico e scarico di carri cisterna e container di gas naturale liquefatto (GNL) La norma fornisce requisiti e raccomandazioni per la progettazione,… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI EN ISO 5124 2025
Apr 30, 2025 109

UNI EN ISO 5124:2025 / Carico e scarico di carri cisterna e container di GNL

ì UNI EN ISO 5124:2025 / Carico e scarico di carri cisterna e container di GNL ID 23904 | 30.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 5124:2025Carico e scarico di carri cisterna e container di gas naturale liquefatto (GNL) La norma fornisce requisiti e raccomandazioni per la progettazione,… Leggi tutto