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Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1789

ID 14719 | | Visite: 2137 | Documenti EADPermalink: https://www.certifico.com/id/14719

Decisione di esecuzione UE 20211789

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1789 

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1789 della Commissione dell'8 ottobre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea del tubo sprinkler flessibile con raccordi terminali e di altri prodotti da costruzione

GU L 359/117 dell' 11.10.2021

Entrata in vigore: 11.10.2021

Vedi elenco consolidato norme armonizzate Documenti EAD Regolamento CPR

_____

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e criteri indicati nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione oggetto di tali documenti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
(2) In conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni tecniche europee da parte di fabbricanti, l’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e adottato 14 documenti per la valutazione europea.
(3) I documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dagli organismi di valutazione tecnica si riferiscono ai seguenti prodotti da costruzione:
- tubo sprinkler flessibile con raccordi terminali;
- legno laminato con sezione rettangolare composta da ceppi tagliati in direzione radiale;
- legno massiccio strutturale precaricato resistente alla trazione con giunti a pettine che può essere trattato per ottenere legno laminato e massiccio incollato;
- legno lamellare incollato con giunzioni orizzontali su tutta la sezione incrociata;
- massetto a secco/pannelli insonorizzanti e strisce portanti in cartone corrugato riempito con sabbia di quarzo;
- composto per bitume e miscele bituminose in briciola di gomma in polvere;
- macrofibre polimeriche rinforzate con fibra in basalto per impiego nel cemento;
- valvole di bilanciamento flangiate;
- profili di ancoraggio;
- sistemi di connessioni post-installate di barre ad aderenza migliorata con malta;
- dispostivi di fissaggio meccanico per l’impiego in calcestruzzo;
- ancoraggio ad espansione a controllo di coppia per l’uso in calcestruzzo con vita utile variabile fino a 50 anni;
- fermi in cemento installati successivamente sotto carico ciclico di fatica;
- sistemi-kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento.
(4) I documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(5) L’elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere all’elenco i riferimenti ai nuovi documenti per la valutazione europea.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/450.
(7) Al fine di consentire il prima possibile l’uso dei documenti per la valutazione europea, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Nell’allegato sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale secondo i numeri di riferimento:

«100012-00-1106

Tubo sprinkler flessibile con raccordi terminali

130348-00-0304

Legno laminato con sezione rettangolare composta da ceppi tagliati in direzione radiale

130484-00-0304

Legno massiccio strutturale precaricato resistente alla trazione con giunti a pettine che può essere trattato per ottenere legno laminato e massiccio incollato

130661-00-0304

Legno lamellare incollato con giunzioni orizzontali su tutta la sezione incrociata

210134-00-1202

Massetto a secco/pannelli insonorizzanti e strisce portanti in cartone corrugato riempito con sabbia di quarzo

230145-00-0105

Composto per bitume e miscele bituminose in briciola di gomma in polvere

260067-00-0301

Macrofibre polimeriche rinforzate con fibra in basalto per impiego nel cemento

280004-00-0702

Valvole di bilanciamento flangiate

330008-03-0601

Profili di ancoraggio

(sostituisce la specifica tecnica “EAD 330008-02-0601”)

330087-01-0601

Sistemi di connessioni post-installate di barre ad aderenza migliorata con malta

(sostituisce la specifica tecnica “EAD 330087-00-0601”)

330232-01-0601

Dispostivi di fissaggio meccanico per l’impiego in calcestruzzo

(sostituisce la specifica tecnica “EAD 330232-00-0601”)

330232-01-0601 -v01

Ancoraggio ad espansione a controllo di coppia per l’uso in calcestruzzo con vita utile variabile fino a 50 anni

330250-00-0601

Fermi in cemento installati successivamente sotto carico ciclico di fatica

340309-00-0305

Sistemi-kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento

(sostituisce la specifica tecnica “ETAG 009”)».

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Tags: Marcatura CE Regolamento CPR Documenti EAD

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