(1) In conformità al
regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e criteri contenuti nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione, oggetto di tali documenti, in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
(2) In conformità all'articolo 19 del
regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni tecniche europee da parte di fabbricanti, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e adottato diversi documenti per la valutazione europea.
(3) La Commissione ha valutato se i documenti per la valutazione europea elaborati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondano alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del
regolamento (UE) n. 305/2011 .
(4) I documenti per la valutazione europea elaborati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del
regolamento (UE) n. 305/2011 . È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,