Circolare MI Prot. n. 36073/2025 / Linee guida ordine e sicurezza esercizi pubblici
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Newsletter n. 101948 del 06 Maggio 2025 | ||
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Circolare MI Prot. n. 36073/2025 ID 23911 | 30.04.2025 / In allegato Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 36073 del 28 Aprile 2025 / Uff. II - Ord. e Sic. Pubb. n. 11019/1(4) Oggetto: Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. L'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevede che, ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l' ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, possono essere individuate specifiche misure, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, mediante appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, cui i gestori medesimi si assoggettano con le modalità previste dagli stessi accordi. L'adesione agli accordi di cui al citato art. 21-bis e il loro puntuale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal Questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, tra i quali quelli di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S., determinando l'applicazione di meccanismi premiali in favore degli esercenti "virtuosi". La medesima norma stabilisce che i suddetti accordi sono adottati nel rispetto delle Linee guida nazionali approvate d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Unificata Stato-regioni, città e autonomie locali. Il decreto di adozione delle predette Linee guida e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio u.s. Risulta evidente dalla lettura della disposizione sopra richiamata che tale documento non ha una diretta efficacia operativa ma costituisce un atto di indirizzo, destinato ad essere declinato negli accordi provinciali che le SS.LL. potranno stipulare con le associazioni di categoria degli esercenti. Queste ultime, a loro volta, non sono in alcun modo obbligate a sottoscrivere gli accordi in argomento, cosi come e assolutamente volontaria la partecipazione del singolo esercente all'accordo eventualmente siglato dall'associazione di categoria, sicchè l'eventuale mancata adesione da parte dell'associazione o dell'operatore non implicherà alcuna conseguenza. Il citato art. 21-bis del decreto-legge n. 113/2018 delinea, infatti, un sistema di collaborazione pubblico-privato secondo una logica analoga a quella delle intese già concluse dalle Prefetture con la categoria delle imprese di pubblico trattenimento - discendenti dall'Accordo Quadro del 21 giugno 2016 e dall'Intesa Programmatica sottoscritta il 12 luglio 2019 tra questo Ministero e la SILB-FIPE, I'Assointrattenimento e la FIEPET Confesercenti - estendendolo, al fine di favorire la più ampia partecipazione all'iniziativa, all'intera macro-categoria degli eserc1z1 pubblici, cosi come individuati dagli artt. 86 del TULPS e 174 del relativo Regolamento esecutivo. Tenuto conto, peraltro, che tale macro-categoria ricomprende esercizi anche molto diversi gli uni dagli altri, il modello delineato dal legislatore si presenta necessariamente come una struttura a geometria variabile, che va necessariamente adattata alla tipologia degli esercizi considerati. Non solo. Le diverse misure previste in termini generali dalle Linee guida dovranno essere declinate negli accordi provinciali che saranno eventualmente sottoscritti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei contesti territoriali ove insistono gli esercizi considerati, al fine di renderle effettivamente coerenti con le esigenze di prevenzione rilevate in concreto. Entrando nel merito delle singole misure che potranno essere inserite negli accordi con le predette associazioni di categoria, le Linee guida in commento recano un catalogo in parte ricognitivo di prescrizioni discendenti da specifiche previsioni di legge, la cui osservanza, pertanto, e già obbligatoria, a prescindere da un'eventuale intesa in tal senso. [...] Segue in allegato Collegati ![]() |
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