Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 3539 | 27.04.2017 / Scadenza il 2 Maggio 2017
L'articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 ha modificato il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, n. 101, stabilendo che, fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonchè le relative sanzioni.
L’articolo 189 c.3 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare entro il 30 aprile 2017, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015.
La presentazione del MUD entro il 30 aprile 2017 avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento.
La presentazione del MUD avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016. La scadenza è il 30 aprile: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio.
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http://mud.ecocerved.it/
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 27 dicembre 2014 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2017, con riferimento all'anno 2016, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:
Ricordiamo che, nel 2016, ISPRA ha predisposto istruzioni aggiuntive rispetto alla presentazione del MUD che sono tuttora valide (allegato 1 - allegato 2)
ISPRA ha predisposto e rende disponibili, informazioni aggiuntive alle istruzioni, pubblicate anche su una serie di siti tra i quali Ecocerved.
Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica:
La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.
Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate nell'Allegato 4 al DPCM.
Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere o con altri software che rispettino le specifiche dell’Allegato 4.
Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici. (NO: floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato). Le dichiarazioni inviate erroneamente in queste modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.
Le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sono rese disponibili anche tramite i siti Internet:
Il Consorzio Nazionale degli imballaggi presenta la comunicazione alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando il sito www.mudtelematico.it.
La Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione va presentata esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it
La Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente tramite il sito www.registroaee.it.
Si evidenzia, inoltre, che i soggetti che producono nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.
La Comunicazione Rifiuti semplificata deve essere compilata utilizzando la modulistica cartacea disponibile sul sito mud.ecocerved.it oppure attraverso la nuova procedura di compilazione disponibile sul sito di Ecocerved. In questo caso il dichiarante inserirà i dati tramite apposita applicazione web e poi stamperà la Comunicazione. Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'Allegato 6; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. La Camera di commercio competente è quella nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.
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