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Il decreto direttoriale del 19 Aprile 2018 abilita 13 organismi di ispezione ad operare in regime di proroga dal 19 aprile al 31 dicembre 2018.
Art. 1
1. Gli Organismi di ispezione indicati nell’elenco allegato, come parte integrante del presente decreto, sono abilitati ad operare in regime di proroga, dalla data del presente decreto alla data del 31 dicembre 2018.
Art. 2
1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o venir meno dei requisiti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca della proroga secondo quanto stabilito dalla Direttiva 11 marzo 2002.
2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione della proroga per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca della proroga, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 11 marzo 2002.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto dell’Organismo di Ispezione, rilevante ai fini del presente decreto, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XIII – Normativa tecnica.
4. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell’Organismo di Ispezione, rilevante ai fini del presente decreto, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
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Fonte: MISE
Normativa di riferimento:

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