Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato.
2. Per quanto attiene ai profili di colpa, generica e specifica, contestati al M.A. ed all'asserito comportamento abnorme del lavoratore, giova ricordare i principi più volte ribaditi da questa Corte Suprema in tema di responsabilità colposa del datore di lavoro per la cui affermazione è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare, ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento (c.d. causalità della colpa), poiché alla colpa dell'agente va ricondotto solo quell'evento che sia causalmente collegabile alla condotta omessa ovvero a quella posta in essere in violazione della regola cautelare ( Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270779; Sez. 4, n.1819 del 03/10/2014, Di Domenico, Rv. 261768).
Sotto il secondo profilo il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 27 222 2). E' stato ulteriormente precisato che perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario che sia, oltre che imprevedibile, tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governato dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez.4, n.15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv . 269603).
3. La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi di diritto laddove ha evidenziato - con argomentazione supportata dall'esito dell'istruttoria dibattimentale e costituente accertamento in fatto, estraneo al vaglio di questa Corte di legittimità - che all'A.H.M. venne affidato un lavoro con l'uso di una motosega, messa a sua disposizione senza una preventiva informazione sull'uso corretto dello strumento, estremamente pericoloso.
La deduzione del ricorrente riguardante la inesistenza di corsi di formazione specifica appare priva di pregio, atteso che rientrava comunque negli obblighi del datore di lavoro istruire il dipendente sulle modalità di utilizzo della sega elettrica in funzione dello specifico compito affidato, di ridurre in piccoli pezzi i rami già tagliati, e di assicurarsi che tale compito venisse eseguito in una posizione stabile e non certo precaria, come quella assunta dall'A.H.M..
Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la mancanza di ogni preventiva informazione sull'utilizzo dello strumento secondo buona tecnica, affidato ad un operaio generico, assunto come magazziniere e di fatto con mansioni di "tuttofare" (secondo quanto si legge in ricorso), senza quindi alcuna esperienza specifica sui singoli lavori da eseguirsi all'interno della Tuscany Flowers, consente di ravvisare in capo al M.A. i profili di colpa generica e specifica contestati: l'imputato, dopo aver dato l'incarico al dipendente e consegnato la motosega, non si è in alcun modo preoccupato né di indicare come utilizzare correttamente tale strumento né di verificare le modalità di esecuzione del lavoro di taglio dei rami, al fine di escludere ogni rischio per la incolumità del lavoratore.
4. Quanto alla misura della pena, si osserva che la richiesta di concessione dell'attenuante del risarcimento del danno deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio (si argomenta in tal senso da Sez.l, n.12624 del 12/02/2019, Dulan Cristian, Rv.275057).
Trattandosi, nella specie, di risarcimento avvenuto in corso di giudizio - fuori pertanto dal termine di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. - la Corte di appello ha motivato sulla congruità della pena inflitta dal Tribunale in rapporto alla rilevanza del fatto ed al grado di colpa palesato dall'imputato nella vicenda, rilevando peraltro che il motivo di gravame sul punto era generico e non argomentato.
Tale motivazione appare sufficiente ad escludere il denunciato vizio di legittimità.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.