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D.D. 28.02.2018 Proroga organismi abilitati alle verifiche DPR 462/01
Decreto Direttoriale 28.02.2018
Proroga organismi abilitati alle verifiche DPR 462/01
Sono abilitati a lavorare in proroga fino alla stessa data del 31 dicembre 2018 gli organismi con abilitazione scaduta nel primo bimestre 2018.Il decreto direttoriale del 28 febbraio 2018 abilita gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza il 31 dicembre 2017 e in proroga fino al 28 febbraio 2018 ad operare in regime di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2018.
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Art. 1
1. Gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza nell'anno 2017 che, ai sensi del decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, hanno operato in proroga fino alla data del 28 febbraio 2018, sono abilitati ad operare in regime di ulteriore proroga fino alla data del 31 dicembre 2018.
2. Gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza nel primo bimestre 2018, sono abilitati ad operare in regime di proroga fino alla data del 31 dicembre 2018.
Art. 2
1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o venir meno dei requisiti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell’abilitazione secondo quanto stabilito dalla Direttiva 11 marzo 2002.
2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione della proroga per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca della proroga, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 11 marzo 2002.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto dell’Organismo di Ispezione, rilevante ai fini della proroga, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XIII – Normativa tecnica.
4. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell’Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell’accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
Fonte: MISE
Normativa di riferimento:
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