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16° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

16° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

16° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

ID 26397 | 05 Giugno 2026 / Allegato DD n. 67/2026

Decreto direttoriale n. 67 del 4 giugno 2026

Adozione degli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati

__________

Articolo 1 (Rinnovo delle iscrizioni)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, l’iscrizione della società Terna Rete per l’Italia S.p.A. nell’elenco dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione, di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011, è rinnovata per tre anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione.

2. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, l’iscrizione della società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. nell’elenco delle aziende autorizzate all'effettuazione di lavori sotto tensione e nell’elenco dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione, di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011, è rinnovata per tre anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione.

Articolo 2 (Elenco delle aziende autorizzate)

1. In attuazione di quanto disposto all’articolo 1, è adottato il 16° elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011.

2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 15° elenco adottato con decreto direttoriale 5 maggio 2026, n. 56 richiamato in premessa.

Articolo 3 (Obblighi delle aziende autorizzate)

1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’allegato I del D.M. 4.2.2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 4.2.2011.

2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, si esprime in merito alla variazione comunicata.

3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, con decreto del Direttore generale della salute e sicurezza sul lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato D.M. 4.2.2011, in capo alle medesime aziende.

...

Fonte: MLPS

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