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Sicurezza lavoratori marittimi: quadro normativo

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Sicurezza lavoratori marittimi quadro normativo

Sicurezza lavoratori marittimi: Quadro normativo

ID 6287 | Update Rev. 1.0 del 01 dicembre 2021 /  Documento completo in allegato

La normativa in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori marittimi (bordo navi, ambito portuale, settore pesca) è molto articolata.
Se il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha abrogato il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, non ha invece abrogato:

1. Attività lavorative a bordo delle navi: decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271
2. Attività lavorative in ambito portuale: decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272
3. Settore delle navi da pesca: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298

Gente di mare

Il riferimento per altri lavoratori marittimi è il Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71:

Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (GU n.133 del 11 giugno 2015)

Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell’Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:

a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Decreti

Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 298
Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. 
GU n.201 del 27-8-1999

Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. 
GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151

Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.
GU n.185 del 09-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 151

Decreto 27 aprile 2018
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

D.Lgs. n. 81/2008
..
Art. 3 - Campo di applicazione
...

3....."Con decreti, da emanare entro cinquantacinque(1)(2) mesi (15 maggio 2008 - 15 settembre 2012 / ndr) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione".

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.
Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

(1) La legge 26 febbraio 2011, n. 10 - ha convertito con modifiche il d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, ha prorogato all'articolo 2, comma 5 il termine, portandolo da trentasei a quarantotto mesi.
(2) La legge 12 luglio 2012, n. 101 - ha convertito con modifiche il d.l. 12 maggio 2012, n. 57ha ulteriormente prorogato il termine, portandolo da quarantotto mesi a cinquantacinque.

Decreto Legge 12 maggio 2012 n. 57

Il Decreto Legge 12 maggio 2012 n. 57 si inserisce in un iter procedurale che è delegato ad armonizzare le norme attuative della legislazione in materia di sicurezza nei settori del trasporto ferroviario, marittimo e portuale. In particolare, la previsione dell’ulteriore differimento a cinquantacinque mesi dell’emanazione dei regolamenti attuativi.

E' stato presentato lo "Schema di legge recante delega in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario”. Tale proposta di legge delega, permetterebbe di superare l’ostacolo tecnico, fin qui manifestatosi per la complessità delle norme da armonizzare, alla emanazione delle citate disposizioni e per la rivisitazione del sistema sanzionatorio.

Comandante

Per il Codice della Navigazione (art. 321) la Gerarchia di bordo delle navi marittime mette all’apice dei componenti dell’equipaggio marittimo il comandante.
Il comandante della nave è nominato dall’armatore che può in qualsiasi momento dispensarlo dal comando. In caso di assenza, impedimento o morte dello stesso, il comando della nave spetta all’ufficiale di coperta più anziano, fino a nuove disposizioni dall’armatore. Per poter assumere il comando della nave il comandante firma la convenzione di arruolamento con l’armatore, da tale contratto nasce tra i due il rapporto di lavoro con carattere privatistico

Obblighi

possedere un titolo professionale che abilita al comando
- emettere procedure ed istruzioni per l’equipaggio relative all’igiene, salute e sicurezza
- designare, tra i componenti dell’equipaggio, i lavoratori incaricati della gestione delle situazioni di emergenza
- informare l’armatore ed il rappresentante alla sicurezza in caso di eventi non prevedibili o incidenti
- segnalare all’armatore le deficienze compromettenti l’igiene la salute e la sicurezza

Armatore

Il responsabile dell’esercizio dell’impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l’equipaggio

Obblighi

- valutare i rischi per la sicurezza e per la salute
- predisporre il piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro

Obblighi Comandante e Armatore

Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono obbligati a:
- designare il Responsabile e gli addetti del Serv. Prev. e Protezione
- designare il medico competente
- organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica e verificare il rispetto della durata del lavoro 
- informare i lavoratori dei rischi specifici e fornire gli adeguati DPI
- limitare al minimo il numero di lavoratori esposti ad agenti tossici e nocivi e garantire le condizioni di efficienza nell’ambiente di lavoro e formare e addestrare il personale in materia d’igiene

 

Lavoratore marittimo(*)

Qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione, che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave o unita' mercantile o di una nave da pesca;

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 
Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.
(GU n.93 del 18-4-1942)

Art. 114. Distinzione del personale marittimo
Il personale marittimo comprende:
a) la gente di mare;
...
Art. 115. Categorie della gente di mare.
La gente di mare si divide in tre categorie:

1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2° personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

Obblighi

- osservare le misure disposte dall’armatore e dal comandante della nave
- non compiere operazioni di propria iniziativa
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI
- segnalare al comandante o all’RSPP le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione
- sottoporsi ai controlli sanitari

(*) La definizione di lavoratore è stata modificata dalla Legge 06.08.2013, n. 97:
...

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (G.U. 20.08.2013, n. 194)
...
Capo III - Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale
...
Art. 11 - Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL
...
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole: «qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione.
....

Medico competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Obblighi

- collabora con l’armatore e col servizio di prevenzione e protezione
- effettua gli accertamenti sanitari, esprime i giudizi di idoneità ed informa il lavoratore
- effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali

Servizio di Prevenzione e Protezione

A bordo di ogni unità navale, una o più persone con adeguate capacità professionali, designate dall’armatore, espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Il servizio deve ricevere, dall’armatore, tutte le informazioni appropriate in materia di igiene e sicurezza (natura dei rischi, organizzazione del lavoro, dati del registro infortuni e malattie professionali).

Obblighi

- segnalare al responsabile della sicurezza le deficienze riscontrate che possono compromettere la salute e la sicurezza 
- individuare i fattori di rischio connessi alle attività lavorative 
- esaminare gli infortuni verificatisi a bordo dell’unità a carico dei lavoratori marittimi 
- informare l’equipaggio sulle problematiche inerenti all’igiene e la sicurezza del lavoro 
- proporre programmi di formazione ed informazione

Rappresentante all’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro

A bordo di tutte le navi o unità, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. Il lavoratore eletto deve essere formato in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi e della normativa specifica.

Obblighi

- collaborare col servizio di prevenzione e protezione 
- deve esser consultato sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione
- proporre iniziative in materia di prevenzione e protezione
- ricevere le informazioni riguardo la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative

Manuale della Sicurezza

A bordo della nave deve essere presente il “Manuale di gestione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo” dove sono riportati:

- gli strumenti
- le procedure utilizzate dall’armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal decreto 271/99 e dalle norme internazionali.

Esso può costituire parte integrante del “Safety Management Manual” redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas.

Riunione periodica di prevenzione e protezione

L’armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l’anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, al fine di esaminare: 

- le misure di igiene e sicurezza previste a bordo 
- l’idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo  i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi
- eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell’unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio

Orario di lavoro -  D.lgs. 108/2005

Durata del lavoro: tempo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l’attività lavorativa. Rientrano in questa categoria le esercitazioni di emergenza, le attività inerenti la sicurezza della navigazione, la formazione, la manutenzione, le attività richieste dal comandante in caso di soccorso. Ore di riposo: tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende interruzioni di breve durata. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, cui uno è almeno di 6 ore consecutive, e l’intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.

Numero massimo di ore di lavoro:
14 ore in un periodo di 24 ore
72 ore per un periodo di sette giorni

Numero minimo di ore di riposo non inferiore a:
10 ore in un periodo di 24 ore
77 ore in un periodo di sette giorni.

Fattori di fatica (Allegato I del D.lgs. 271/99)

Per identificare a bordo delle navi attività lavorative che possono contribuire alla fatica lavorativa, la normativa classifica i fattori di esposizione in categorie indicando le attività con cui tali fattori possono essere messi in relazione. La fatica ha come conseguenza la diminuzione delle prestazioni dell’uomo, può essere provocata da fattori fisici, mentali, fisiologici, stress o altri fattori. Nel caso dei marittimi le principali cause di fatica sono la cattiva qualità del riposo, gli eccessivi carichi di lavoro, l’eccessivo rumore ed i rapporti interpersonali. I fattori che contribuiscono a creare tali cause sono vari e l’importanza dei fattori si differenziano in relazione alle varie attività.

Fattori:
- di gestione e responsabilità di amministrazione (comunicazioni, assegnazioni di mansioni, grado di armamento, operazioni portuali, ecc.)
- relativi alla nave (grado di automazione, affidabilità attrezzature, ecc.)
- relativi all’equipaggio (esperienza, qualità e competenza, addestramento, ecc.)
- ambientali esterni (condizioni meteorologiche, densità traffico, condizioni portuali, ecc.)

Direttive UE

Direttiva 93/103/CE 
del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307 del 13.12.1993)

Convenzioni

Convenzione ILO sul lavoro marittimo – Maritime labour convention MLC 2006
Legge 23 settembre 2013 n. 113
Convenzione SOLAS

Convenzione STCW ’78

Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare

Guide INAIL

Gli infortuni dei lavoratori del mare
Le cadute dall'alto per l'attività di lavoro marittimo
Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze
Rapporto sui sinistri marittimi 2016
Secondo rapporto pesca - INAIL

Guide UE
Guida UE per la prevenzione dei  rischi a bordo piccoli pescherecci

Altri

Decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71
Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (GU n.133 del 11-06-2015)

Decreto 16 giugno 2016
Attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi. (GU 195 del 22 Agosto 2016)

Decreto 25 maggio 1988, n. 279
Modificazioni delle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi (GU n. 170 del 21.07.1988)

D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 108
Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all’Accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione Europea (G.U. n. 145 del 24/06/2005)

Decreto 10 ottobre 200
Attuazione della direttiva 1999/95/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 1999, concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi, che fanno scalo nei porti della Comunità (G.U. n. 266 del 15.11.2005);

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 
Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
(GU n.57 del 09-03-2016)

Circolare n. 09/SM
Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 - Direttive operative.

Accordo 27 gennaio 2000: Applicazione d.lgs. 271/99

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1.0 01.12.2021 Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71
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