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ID 23554 | 04.03.2025 / In allegato
OGGETTO: Definizione di lavoratore marittimo ai sensi del comma 3 dell’articolo II della Convenzione MLC, 2006.
Con l’unito decreto, pubblicato sul portale del lavoro marittimo e comunicato all’ILO, secondo quanto previsto dalla Convenzione MLC, 2006, si è proceduto alla definizione di lavoratore marittimo, esercitando la facoltà prevista dal comma 3 dell’articolo II della Convenzione.
Il principio utilizzato per l’inquadramento di tipologie di lavoratori nella categoria di lavoratore marittimo è quello, ferma restando la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dello svolgimento di lavoro a bordo in maniera abituale e continuativa, escludendo da detta categoria, oltre ai piloti, coloro che, avendo la sede principale di lavoro a terra, svolgono in maniera occasionale attività a bordo non rientranti nei servizi nave e nelle normali attività di routine della nave.
Si richiama l’attenzione sul comma 3 dell’articolo 2, relativo ai lavoratori che dipendono da società appaltatrici di servizi complementari di bordo, per confermare il contenuto della circolare Gente di mare, serie XIII, n. 47.
Si evidenzia che le elencazioni delle attività non sono tassative e che eventuali dubbi interpretativi in merito ad altre tipologie di lavoratori vanno risolti alla luce del su richiamato principio; in caso di particolari difficoltà relative ad ulteriori specifiche tipologie di lavoratori potranno essere richiesti chiarimenti alla scrivente.
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