Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24729 | 13.10.2025 / Federpesca - Edizione 2022
D. Lgs. n. 271/99 Sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi da pesca (art. 6, comma 1)
D. Lgs. n. 298/99 Prescrizioni minime di sicurezza per le navi da pesca
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Adempimenti a corredo del piano di sicurezza (D. Lgs. n. 271/99 e D. Lgs. n. 298/99)
Il D. Lgs. n. 271/99 prevede una serie di adempimenti a carico dell’armatore e del comandante i cui obblighi sono elencati nel comma 5, art. 6 così come segue.
5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:
a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;
b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;
c) designare il medico competente di cui all'articolo 23;
d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria;
e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;
f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;
g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;
h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza;
i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di
facile consultazione;
l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;
m) tenere a bordo della singola unità navale ed aggiornare il "registro degli infortuni”, di cui all'articolo 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;
n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale così come indicato all'art. 16 comma 2, lettera d);
p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica; il manuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24 comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;
q) attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte;
6. L'armatore non può delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a).
Contestualmente il d.lgs. 298/99 prevede altri adempimenti a carico dell’armatore così come di seguito riportati.
Art. 3. Obblighi dell'armatore
1.L'armatore, fatta salva la responsabilità del comandante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili, nonché delle caratteristiche tecniche operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. In particolare, l'armatore:
a) assicura la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e l'eliminazione dei difetti riscontrati;
b) adotta misure organizzative intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;
c) tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente per i lavoratori;
d) osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III;
e) osserva, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, le specifiche in materia di dispositivi di protezione individuali di cui all'allegato IV;
f) fornisce al comandante i mezzi necessari per conformarsi agli obblighi contenuti nel presente decreto legislativo;
g) dispone che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto;
h) assicura che anche nei confronti dei lavoratori non marittimi presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i lavoratori marittimi.
Art. 4. Requisiti di sicurezza e di salute
1. Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparazioni, ovvero trasformazioni, ovvero modifiche di grande portata devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro il 23 novembre 2002.
Art. 5. Informazione dei lavoratori
1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.
Art. 6. Formazione dei lavoratori
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
b) per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
c) in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera
c). Note all'art. 6:
- L'art. 38 del citato D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, così recita: "Art. 38 (Formazione ed addestramento).
- 1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone
Art. 7. Formazione del comandante della nave da pesca
1. L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:
a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
b) la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.
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