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Decisione di esecuzione (UE) 2025/597

Norme armonizzate Direttiva ATEX

Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 / Norme armonizzate ATEX Aprile 2025

ID 23719 | 01.04.2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 della Commissione, del 28 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa alla prevenzione e alla protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou

GU L 2025/597 dell'1.4.2025

Entrata in vigore: 1° Aprile 2025

Elenco completo norme armonizzate ATEX

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione C(2023) 4798 della Commissione, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/34/UE («richiesta»). Le norme armonizzate oggetto della richiesta dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 4 e all’allegato II della direttiva 2014/34/UE.

(3) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione: EN 14983:2007 – Prevenzione e protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou. Tale revisione ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 14983:2024 – Prevenzione e protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou.

(4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se la norma EN 14983:2024 sia conforme alla richiesta.

(5) La norma EN 14983:2024 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN 14983:2024 dovrebbe essere incluso in tale allegato.

(7) È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 14983:2007, dato che tale norma è stata rivista. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.

(8) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma armonizzata EN 14983:2024 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 14983:2007.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.

(10) La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2026.

...

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è così modificato:

(1) la riga 42 è soppressa;

(2) è inserita la riga seguente:

«42a.

EN 14983:2024

Prevenzione e protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou».

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