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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1041
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1041 / Deroghe interne ADR
ID 26206 | 12 Maggio 2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1041
della Commissione, del 5 maggio 2026, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali
C/2026/2863
GU L 2026/1041 del 12.5.2026
Deroghe interne ADR | Modifiche all. I, II e III Direttiva 2008/68/CE
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE elencano deroghe nazionali, che consentono di tener conto di specificità nazionali. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie modifiche delle deroghe autorizzate.
(2) La Commissione ha esaminato o riesaminato tali richieste di deroghe e constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/CE. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate.
(3) L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE dovrebbero quindi essere adattati e, in considerazione di ciò, è opportuno sostituirli per motivi di chiarezza.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri elencati nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Articolo 2
Gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
[...] Segue in allegato
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