Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. è il testo base della Protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti in Italia (Radioprotezione).
Il testo consolidato 2018 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 "Radiazioni ionizzanti", tiene conto delle modifiche e abrogazioni dal 2000 a Settembre 2017.
Il D.Lgs. 230/1995 implementa la Direttiva 96/29/Euratom e numerose altre Direttive in materia di Radioprotezione.
La Radioprotezione è una disciplina che si occupa della protezione delle persone rispetto ai rischi potenzialmente derivanti dall’esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti. il cui scopo è la prevenzione totale dei danni deterministici e la limitazione della probabilità di accadimento degli effetti stocastici.
La Radioprotezione viene garantita attraverso l’emissione di normative tecniche destinate a contenere l’esposizione entro limiti definiti.
Organismo di riferimento in tal senso, è l'ICRP (International Commission on Radiological Protection), istituita nel 1928 dal Secondo Congresso Internazionale di Radiologia, e la cui organizzazione e denominazione attuale risalgono al 1950.
L’ICRP ha sviluppato i principi fondamentali della radioprotezione e ha indicato i limiti di dose per la protezione sanitaria degli addetti ad attività comportanti esposizione alle radiazioni.
Sebbene l’ICRP non abbia carattere governativo, ovvero non dipenda dalle autorità governative dei singoli paesi, ha autorevolezza tale da essere organismo scientifico riconosciuto dalla Comunità Europea nel fissare le direttive di protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti.
Nel 1957 è stato istituito l’EURATOM, organismo della Comunità Europea che sovrintende a tutti gli aspetti connessi all’impiego pacifico delle radiazioni ionizzanti e che provvede ad emettere direttive sulla base delle raccomandazioni dell’ICRP.
Nota di redazione
La Direttiva quadro generale 2013/59/EURATOM che modifica in modo rilevante l'assetto normativo della protezione contro il pericolo dall'esposizione radiazioni ionizzanti deve essere recepita dagli stati membri entro il 6 febbraio 2018 con un periodo di transizione di 4 anni dall'entrata in vigore il 6 febbraio 2014, alla data notizia, nessuno schema di recepimento pubblicato da parte dell'Italia.