Regolamento (UE) 2024/1157
Articolo 27 Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica
1. Le informazioni e la documentazione seguenti sono trasmesse e scambiate per via elettronica, tramite la piattaforma del sistema centrale di cui al paragrafo 3 o tramite altri sistemi o software interoperabili disponibili conformemente al paragrafo 4:
a) per i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3:
i) la notifica di una spedizione a norma degli articoli 5 e 13;
ii) le richieste di informazioni e di documenti a norma degli articoli 5 e 8;
iii) le informazioni e la documentazione a norma degli articoli 5 e 8;
iv) le informazioni e le decisioni a norma dell’articolo 8;
v) le decisioni riguardo alla spedizione notificata e, se del caso, la revoca di un’autorizzazione a norma dell’articolo 9;
vi) le informazioni e le condizioni cui è subordinata la spedizione a norma dell’articolo 10;
vii) le informazioni a norma dell’articolo 11;
viii) le informazioni e le obiezioni alla spedizione a norma dell’articolo 12;
ix) le informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell’articolo 14, paragrafi 8 e 10;
x) le informazioni e le decisioni a norma dell’articolo 14, paragrafi 12 e 15;
xi) le conferme del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;
xii) i certificati di recupero o smaltimento a norma degli articoli 15 e 16;
xiii) l’informazione preventiva in merito all’inizio di una spedizione a norma dell’articolo 16;
xiv) i documenti che devono essere resi disponibili conformemente all’articolo 16;
xv) le informazioni a norma dell’articolo 17;
b) per i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, le informazioni e la documentazione, le conferme e i certificati a norma dell’articolo 18;
c) le informazioni e i documenti relativi alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e agli obblighi generali di informazione di cui agli articoli 34 e 35 e ai titoli IV, V e VI, se del caso.
2. Al fine di tenere aggiornato l’elenco delle informazioni e della documentazione previsto ai sensi del paragrafo 1 con le modifiche ai sistemi per lo scambio e la trasmissione per via elettronica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 al fine di modificare il paragrafo 1 per modificare l’elenco delle informazioni e della documentazione.
3. La Commissione gestisce un sistema centrale che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1. Il sistema centrale mette a disposizione una piattaforma da utilizzare per lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 tra i sistemi o i software disponibili per l’interscambio elettronico dei dati.
La piattaforma di cui al primo comma è utilizzata anche per lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 per le spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi, l’esportazione dall’Unione, l’importazione nell’Unione e il transito attraverso l’Unione, qualora le autorità competenti, gli uffici doganali di esportazione, di uscita e di entrata, le autorità coinvolte nelle ispezioni e gli operatori economici dei paesi terzi si colleghino con tale piattaforma tramite un sistema o un software disponibile, nel qual caso si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, o tramite il sito web di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Il sistema centrale fornisce inoltre un sito web per la preparazione e il trattamento delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 per le spedizioni all’interno dell’Unione, per le spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi, l’esportazione dall’Unione, l’importazione nell’Unione e il transito attraverso l’Unione. Tale sito web può essere utilizzato dalle autorità competenti e dalle autorità coinvolte nelle ispezioni e dagli operatori economici degli Stati membri e dei paesi terzi che non utilizzano sistemi o software per l’interscambio elettronico dei dati, per trasmettere e scambiare direttamente, per via elettronica, le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 1.
Il software di cui al primo, secondo e terzo comma è interoperabile con il sistema centrale di cui al paragrafo 3, scambia informazioni e documenti tramite tale sistema centrale in tempo reale e funziona conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 5.
Il sistema centrale agevola la conservazione dei documenti conformemente all’articolo 20.
È anche previsto che il sistema centrale sia interoperabile con l’ambiente per le informazioni elettroniche sul trasporto merci istituito ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056.
È previsto che, entro quattro anni dall’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione garantisca l’interconnessione di tale sistema centrale con lo sportello unico ambientale dell’Unione europea per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.
4. Gli Stati membri possono gestire i propri sistemi o software disponibili per la preparazione e il trattamento delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti, delle autorità coinvolte nelle ispezioni e, se del caso, degli operatori economici degli Stati membri, nonché per la presentazione e lo scambio elettronici delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri fanno in modo che tali sistemi e software siano interoperabili con il sistema centrale di cui al paragrafo 3, siano gestiti conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5 e consentano lo scambio delle informazioni e della documentazione tramite la piattaforma del sistema centrale in tempo reale.
I sistemi di cui al primo comma agevolano la conservazione dei documenti conformemente all’articolo 20.
5. Entro il 21 maggio 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:
a) i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di cui al paragrafo 3 e altri sistemi o software di cui al paragrafo 4, ivi compresi un protocollo per lo scambio di dati e un modello di dati per lo scambio di dati di cui agli allegati I A, I B e VII, nonché il certificato di cui all’articolo 15;
b) qualsiasi altro requisito tecnico e organizzativo, anche sugli aspetti della sicurezza, della governance dei dati e della riservatezza dei dati, necessario per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti di cui al paragrafo 1, tenendo conto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.
6. La funzionalità del sistema centrale è riesaminata dalla Commissione ogni due anni. I risultati del riesame sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri. Il riesame tiene inoltre conto del riscontro degli utenti come le autorità competenti e i notificatori.