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Sistema elettronico europeo per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti (DIWASS) / Note

Sistema elettronico spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Sistema elettronico europeo per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti (DIWASS) / Note Giugno 2026

ID 26384 | 03 Giugno 2026 / In allegato Note complete

Il DIWASS, acronimo di “Digital Waste Shipment System”, è la piattaforma elettronica centrale sviluppata dalla Commissione europea per digitalizzare integralmente le procedure di notifica, documentazione e monitoraggio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti tra gli Stati membri, con lo scopo di rendere le procedure di spedizione più efficienti, garantendo al contempo un monitoraggio adeguato e sistematico dei flussi di rifiuti tra i confini nazionali.

Il sistema rappresenta uno degli assi portanti del Regolamento (UE) 2024/1157, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006, in applicazione dal 21 maggio 2026, data che segna una svolta nella governance ambientale dell'Unione.

L'introduzione del DIWASS risponde a molteplici esigenze strategiche convergenti:

- Tracciabilità e contrasto ai traffici illeciti. La digitalizzazione dei flussi documentali riduce drasticamente le possibilità di manipolazione, falsificazione o perdita di documenti cartacei, rafforzando la capacità delle autorità di intercettare spedizioni illegali di rifiuti.
- Efficienza amministrativa. La dematerializzazione elimina ritardi e costi legati alla gestione cartacea, accelerando i tempi di istruttoria e riducendo gli oneri burocratici sia per le imprese sia per le autorità.
- Cooperazione transnazionale. Un sistema condiviso a livello europeo favorisce la comunicazione diretta tra autorità di Paesi diversi, abbattendo le barriere linguistiche e procedurali che storicamente rallentavano le pratiche di spedizione transfrontaliera.
- Armonizzazione normativa. DIWASS contribuisce a uniformare le prassi operative nei 27 Stati membri, riducendo le difformità applicative che in passato hanno generato incertezza per gli operatori attivi su più mercati nazionali.

Il DIWASS trova la propria base giuridica nell'articolo 27 del Regolamento (UE) 2024/1157, afferente alla "Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica".

Regolamento (UE) 2024/1157

Articolo 27 Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica

1. Le informazioni e la documentazione seguenti sono trasmesse e scambiate per via elettronica, tramite la piattaforma del sistema centrale di cui al paragrafo 3 o tramite altri sistemi o software interoperabili disponibili conformemente al paragrafo 4:

a) per i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3:
i) la notifica di una spedizione a norma degli articoli 5 e 13;
ii) le richieste di informazioni e di documenti a norma degli articoli 5 e 8;
iii) le informazioni e la documentazione a norma degli articoli 5 e 8;
iv) le informazioni e le decisioni a norma dell’articolo 8;
v) le decisioni riguardo alla spedizione notificata e, se del caso, la revoca di un’autorizzazione a norma dell’articolo 9;
vi) le informazioni e le condizioni cui è subordinata la spedizione a norma dell’articolo 10;
vii) le informazioni a norma dell’articolo 11;
viii) le informazioni e le obiezioni alla spedizione a norma dell’articolo 12;
ix) le informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell’articolo 14, paragrafi 8 e 10;
x) le informazioni e le decisioni a norma dell’articolo 14, paragrafi 12 e 15;
xi) le conferme del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;
xii) i certificati di recupero o smaltimento a norma degli articoli 15 e 16;
xiii) l’informazione preventiva in merito all’inizio di una spedizione a norma dell’articolo 16;
xiv) i documenti che devono essere resi disponibili conformemente all’articolo 16;
xv) le informazioni a norma dell’articolo 17;

b) per i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, le informazioni e la documentazione, le conferme e i certificati a norma dell’articolo 18;

c) le informazioni e i documenti relativi alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e agli obblighi generali di informazione di cui agli articoli 34 e 35 e ai titoli IV, V e VI, se del caso.

2. Al fine di tenere aggiornato l’elenco delle informazioni e della documentazione previsto ai sensi del paragrafo 1 con le modifiche ai sistemi per lo scambio e la trasmissione per via elettronica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 al fine di modificare il paragrafo 1 per modificare l’elenco delle informazioni e della documentazione.

3. La Commissione gestisce un sistema centrale che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1. Il sistema centrale mette a disposizione una piattaforma da utilizzare per lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 tra i sistemi o i software disponibili per l’interscambio elettronico dei dati.

La piattaforma di cui al primo comma è utilizzata anche per lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 per le spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi, l’esportazione dall’Unione, l’importazione nell’Unione e il transito attraverso l’Unione, qualora le autorità competenti, gli uffici doganali di esportazione, di uscita e di entrata, le autorità coinvolte nelle ispezioni e gli operatori economici dei paesi terzi si colleghino con tale piattaforma tramite un sistema o un software disponibile, nel qual caso si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, o tramite il sito web di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Il sistema centrale fornisce inoltre un sito web per la preparazione e il trattamento delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 per le spedizioni all’interno dell’Unione, per le spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi, l’esportazione dall’Unione, l’importazione nell’Unione e il transito attraverso l’Unione. Tale sito web può essere utilizzato dalle autorità competenti e dalle autorità coinvolte nelle ispezioni e dagli operatori economici degli Stati membri e dei paesi terzi che non utilizzano sistemi o software per l’interscambio elettronico dei dati, per trasmettere e scambiare direttamente, per via elettronica, le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 1.

Il software di cui al primo, secondo e terzo comma è interoperabile con il sistema centrale di cui al paragrafo 3, scambia informazioni e documenti tramite tale sistema centrale in tempo reale e funziona conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 5.

Il sistema centrale agevola la conservazione dei documenti conformemente all’articolo 20.

È anche previsto che il sistema centrale sia interoperabile con l’ambiente per le informazioni elettroniche sul trasporto merci istituito ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056.

È previsto che, entro quattro anni dall’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione garantisca l’interconnessione di tale sistema centrale con lo sportello unico ambientale dell’Unione europea per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.

4. Gli Stati membri possono gestire i propri sistemi o software disponibili per la preparazione e il trattamento delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti, delle autorità coinvolte nelle ispezioni e, se del caso, degli operatori economici degli Stati membri, nonché per la presentazione e lo scambio elettronici delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri fanno in modo che tali sistemi e software siano interoperabili con il sistema centrale di cui al paragrafo 3, siano gestiti conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5 e consentano lo scambio delle informazioni e della documentazione tramite la piattaforma del sistema centrale in tempo reale.

I sistemi di cui al primo comma agevolano la conservazione dei documenti conformemente all’articolo 20.

5. Entro il 21 maggio 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:

a) i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di cui al paragrafo 3 e altri sistemi o software di cui al paragrafo 4, ivi compresi un protocollo per lo scambio di dati e un modello di dati per lo scambio di dati di cui agli allegati I A, I B e VII, nonché il certificato di cui all’articolo 15;

b) qualsiasi altro requisito tecnico e organizzativo, anche sugli aspetti della sicurezza, della governance dei dati e della riservatezza dei dati, necessario per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti di cui al paragrafo 1, tenendo conto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

6. La funzionalità del sistema centrale è riesaminata dalla Commissione ogni due anni. I risultati del riesame sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri. Il riesame tiene inoltre conto del riscontro degli utenti come le autorità competenti e i notificatori.

A completare il quadro operativo è intervenuto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che stabilisce i requisiti tecnici e organizzativi necessari per l'implementazione pratica del sistema, in particolare le condizioni di interoperabilità tra DIWASS e gli altri sistemi informatici già in uso presso le autorità competenti nazionali e gli operatori economici privati.

Il sistema DIWASS svolge due funzioni principali e complementari:

- Sistema centrale diretto: un portale web accessibile direttamente da autorità competenti e operatori del settore, tramite il quale è possibile gestire le pratiche di spedizione in forma completamente digitale, senza ricorrere alla documentazione cartacea.

 - Hub centrale di interconnessione: un nodo di scambio che consente l'interoperabilità tra il sistema DIWASS e i sistemi locali già operativi presso le autorità nazionali, nonché con i software gestionali aziendali o commerciali utilizzati dagli operatori del settore privato. Questo approccio garantisce che le realtà già dotate di proprie infrastrutture informatiche non debbano abbandonarle, ma possano integrarle con il sistema europeo.

Il DIWASS gestisce l'intero ciclo documentale delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Il sistema coinvolge una pluralità di soggetti che interagiscono sulla piattaforma con ruoli distinti:

- Autorità competenti nazionali, che utilizzano DIWASS per ricevere le notifiche, istruire le pratiche, rilasciare autorizzazioni e monitorare i flussi di rifiuti in entrata e in uscita dal proprio territorio.
- Operatori economici quali produttori, trasportatori, commercianti, intermediari e impianti di recupero o smaltimento, che devono registrarsi nel sistema e utilizzarlo per trasmettere la documentazione obbligatoria.
- La Commissione europea, che sviluppa e mantiene la piattaforma, garantendone il funzionamento e l'evoluzione tecnica.

Applicazione / regime transitorio

Dal 21 maggio 2026 la trasmissione di informazioni e documenti avverrà quindi esclusivamente attraverso la piattaforma digitale Diwass, che diventerà l’unico sistema ufficiale di interscambio di informazioni da utilizzare sia per le spedizioni effettuate mediante Procedura di notifica e autorizzazione scritta preventiva (art. 5) sia per le spedizioni con Obblighi generali di informazione (Lista verde - art.18).

Tuttavia, solo in relazione all'allegato VII (Lista verde - art.18), la Commissione ha comunicato il rinvio al 1° gennaio 2027 dell'utilizzo del Diwass (può essere utilizzato su base volontaria). A partire dal 21 maggio e fino al 31 dicembre 2026, le sole spedizioni di cui all’art. 18 del regolamento (in Lista verde) non verranno gestite tramite Diwass.

Il nuovo regolamento, tra le altre, prevede norme più severe sull’esportazione di rifiuti di plastica verso paesi terzi e richiederanno la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta (Pic). Dal 21 novembre 2026, le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Ue verso paesi non Ocse saranno vietate, garantendo una migliore gestione dei rifiuti di plastica a livello globale.

FAQ CE

Chi può visualizzare documenti e informazioni in DIWASS?

L'accesso alle informazioni contenute nel sistema DIWASS è limitato agli operatori economici e alle autorità competenti coinvolti nella specifica spedizione di rifiuti.

DIWASS garantisce l'accesso ai documenti e alle informazioni in base al ruolo di ciascun operatore economico o autorità competente nella spedizione.

Le informazioni generali relative alla spedizione dei rifiuti saranno pubblicate dalla Commissione, conformemente all'articolo 21 e all'allegato XII del Regolamento sui rifiuti.

Per la procedura di notifica:

Quando viene creata una bozza di notifica, l'accesso è limitato al notificante e ai produttori di rifiuti selezionati nella bozza di notifica ai fini dell'invio della notifica stessa.

Quando la bozza di notifica viene inviata, viene concesso l'accesso anche a:

tutte le autorità competenti selezionate nei documenti di notifica;
il destinatario; e
l'impianto di ricezione dei rifiuti selezionato nel documento di notifica.

Questi operatori e autorità potranno visualizzare il documento di notifica e i relativi allegati, nonché le richieste di informazioni aggiuntive formulate dalle autorità competenti e le risposte del notificante.

Una volta ottenuto il consenso di tutte le autorità competenti, l'accesso alla notifica e ad alcuni allegati viene concesso anche ai vettori indicati nel documento di notifica (per maggiori dettagli sui documenti a cui i vettori possono accedere, si prega di consultare i manuali di istruzioni).

Per i documenti di trasferimento:

Quando viene creata una bozza di documento di movimento, l'accesso è limitato al notificante al fine di poterla presentare.

Al momento dell'invio del documento di movimento, viene concesso l'accesso anche a:

tutte le autorità competenti selezionate nel documento di notifica;
il vettore o i vettori selezionati nel documento di trasporto; e
il destinatario, il produttore o i produttori di rifiuti e l'impianto di ricezione dei rifiuti selezionati nel documento di notifica.

Per i documenti dell'Allegato VII:

Quando viene redatta una bozza del documento di cui all'Allegato VII, l'accesso è limitato alla persona che organizza la spedizione e ai produttori di rifiuti selezionati nella bozza ai fini della sua presentazione.

Al momento dell'invio del documento Allegato VII, viene concesso l'accesso anche a:

tutte le autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione dei rifiuti; e
i vettori, il destinatario e l'impianto di trattamento dei rifiuti selezionati nel documento.

Nel complesso, le autorità dell'UE coinvolte nelle ispezioni hanno accesso in sola lettura a tutti i documenti e le informazioni inviati tramite DIWASS, ma non hanno accesso alle bozze.

Quali sono gli stati dei documenti in DIWASS? Come sono collegati tra loro i documenti in DIWASS?

DIWASS assegna stati e crea collegamenti tra i documenti in base all'implementazione da parte del sistema delle norme e delle procedure stabilite dal Regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

L'accesso ai documenti e la portata delle azioni che un utente può eseguire in DIWASS dipendono dallo stato del documento. Una spiegazione dei diversi stati è disponibile nei manuali di istruzioni.

A tale riguardo, DIWASS stabilisce anche un collegamento tra il documento di notifica e i documenti di movimento generati sulla base di tale notifica, pertanto DIWASS:

Non consente di generare documenti di movimento finché la notifica non è stata approvata da tutte le autorità competenti;
Trasferisce automaticamente dal documento di notifica approvato al documento di movimentazione alcune informazioni che non possono essere modificate (ad esempio, informazioni sul destinatario, impianto di ricezione dei rifiuti, codici dei rifiuti, operazione di trattamento dei rifiuti);
Non consente di generare nuovi documenti di movimento se la notifica non è più nello stato "consenso" (ossia a causa del ritiro del consenso da parte di una delle autorità competenti o della scadenza del periodo di consenso);
Consente di selezionare, come vettore per la spedizione di rifiuti in questione, solo il/i vettore/i indicato/i nella notifica di consenso.

[...] Segue in allegato

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024