17° Rapporto RAEE Annuale 2024

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Regolamento delegato (UE) 2024/2571 della Commissione, del 19 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento
C/2024/5017
GU L 2024/2571 del 27.9.2024
Entrata in vigore: 17.10.2024
__________
Articolo 1
1. Il certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157 figura nell’allegato I del presente regolamento.
2. Le istruzioni specifiche per la compilazione del certificato di cui all’allegato I figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
...
ALLEGATO I
Informazioni da fornire nel certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157
[...]
ALLEGATO II
Istruzioni per la compilazione del certificato conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157
[...]
Articolo 15 co. 5 Disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio
5. Quando l’impianto di recupero o smaltimento che effettua un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o successiva operazione intermedia o non intermedia di smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, un certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento.
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