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Imprese AIA e AUA escluse disciplina industrie insalubri / D.L. n. 19/2026 - Note

Imprese AIA e AUA escluse dalla disciplina delle industrie insalubri / D.L. n. 19/2026 - Note

Imprese AIA e AUA escluse dalla disciplina delle industrie insalubri / D.L. n. 19/2026 - Note

ID 26236 | 15 Maggio 2026 / In allegato Note complete

L’Art. 14, comma 3, del D.L. n. 19/2026 sancisce un’esplicita clausola di esclusione: la qualifica di industria insalubre non si applica alle imprese già in possesso di titoli abilitativi quali AIA, AUA o autorizzazioni ambientali di cui al D. Lgs. n. 152/2006.

Tale disposizione mira a razionalizzare il quadro normativo, superando l’anacronistica sovrapposizione tra la classificazione sanitaria del 1934 e i moderni regimi autorizzatori, risolvendo così i profili di incertezza giuridica ripetutamente stigmatizzati dalla giurisprudenza amministrativa.

Le attività produttive che dispongono già di un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di un’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) oppure di autorizzazioni ambientali specifiche (come quelle relative alle emissioni in atmosfera o agli scarichi idrici) non vengono più considerate industrie insalubri ai sensi dell’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934.

In altre parole, il legislatore ha previsto che un’impresa che è già sottoposta a un sistema autorizzativo ambientale completo e strutturato non debba essere assoggettata anche al regime sanitario delle “industrie insalubri”, perché i controlli e le verifiche richieste dall’AIA/AUA sono ritenuti sufficienti a garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

La norma produce quindi un effetto di semplificazione amministrativa: per le imprese autorizzate AIA/AUA viene meno la necessità di ottenere il titolo previsto dalla disciplina comunale sulle industrie insalubri, riducendo passaggi procedurali e doppioni autorizzativi.

Normativa industrie insalubri

RD 27/07/1934 n. 1265: T.U. delle Leggi Sanitarie; 
DM 5/09/1994: elenco industrie insalubri

Il RD 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) all’art. 216 stabilisce che “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi:

Figura 1 - Classificazione industrie insalubri

Figura 1 - Classificazione industrie insalubri

RD 27/07/1934 n. 1265

Art. 216.

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere solate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanita', approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. 

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. 

Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Esclusione classificazione industrie insalubri

Art. 14 comma 3 Decreto Legge 19 febbraio 2026 n. 19 

3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall’applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Fig. 2 - Esclusione classificazione industrie insalubri

Figura 2 - Esclusione classificazione industrie insalubri

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