Circolare MIT Prot. n. 18823 del 01 Luglio 2025
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Circolare MIT Prot. n. 18823 del 01 Luglio 2025 / Chiarimenti rilascio "barrato rosa" - DTT307
ID 24213 | 03.07.2025 / In allegato
Circolare MIT Prot. n. 18823 del 01 Luglio 2025
OGGETTO: Chiarimenti in merito al rilascio del certificato d'approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose (c.d. "barrato rosa" - DTT307).
Al fine di dare seguito alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore, e facendo seguito a quanto già comunicato con la lettera prot. n. 27237 del 2 ottobre 2024, si rappresenta quanto segue. Conformemente al capitolo 9.1.3 dell'ADR "La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU deve essere attestata mediante un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall'autorità competente del paese d'immatricolazione per ogni veicolo la cui visita risulta soddisfacente o che è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del 9.2 secondo il 9.1.2.1".
Si ribadisce, a tal proposito, che, sia per i veicoli completi sia per i veicoli completati, il rilascio del certificato di approvazione in questione è successivo all'effettuazione di una visita e prova nell'ambito della quale sono verificati gli adempimenti alle prescrizioni del cap. 9.2 e ai cap. dal 9.3 al 9.8 dell'ADR, secondo il caso che ricorre.
Al fine di evitare la duplicazione della visita e prova per il rilascio del c.d. "barrato rosa" - DTT307 oltre a quella in fase di omologazione del veicolo prototipo, relativamente al capitolo 9.2 (Regolamento ONU - UNECE R105) si dispone quanto segue.
Nel caso di veicoli completi, se il rigo 50 "Omologato conformemente alle prescrizioni di progettazione per il trasporto di merci pericolose" del certificato di omologazione COC è compilato e nel rigo 52 "Osservazioni" è esplicitamente indicato che il veicolo è conforme alle prescrizioni dell'ADR di cui al capitolo 9.2, è sufficiente che durante la visita e prova effettuata sul prototipo ai fini omologativi sia rilasciato un attestato provvisorio ADR, come da allegato, firmato escusivamente in modalità digitale dal funzionario che effettua le prove, attestante l'ottemperanza ai requisiti previsti, secondo il caso che ricorre, ai capitoli dal 9.3 al 9.8 dell'ADR.
Il suddetto documento provvisorio potrà essere rilasciato presentando apposita istanza del costruttore e con la corresponsione della tariffa prevista per il modello DTT 307, da assolvere con PAGOPA.
L'attestato in questione dovrà contenere come riferimento del veicolo il solo numero di telaio.
[...] Continua in allegato
Allegato alla circolare 1.7.2025 prot. n. 18823
Modello attestato provvisorio del certificato di approvazione per i veicoli trasportanti alcune merci pericolose
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Fonte: MIT
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