Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 8869 | Update Rev. 3.0 del 03.07.2024 / Documento completo in allegato
il rilascio del certificato di approvazione ADR deve avvenire per via amministrativa (ovverosia senza visita e prova) a condizione che la richiesta avvenga contestualmente all'immatricolazione del veicolo, dietro pagamento della prescritta tariffa:
- a) veicolo completo, omologato conformemente alle norme ADR (informazione desumibile dal COC) che non ha subito alcuna modifica successiva;
- b) veicolo completato, per il quale è stato rilasciato un certificato di approvazione ex art. 76 del C.d.S., dal quale risulti esplicitamente la conformità alle norme ADR, che non ha subito ulteriori modifiche successive.
...
Excursus
Il “certificato di approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose” (o certificato d’agrément), DTT 306 comunemente detto “barrato rosa” è previsto dal cap. 9.1.3 dell'ADR.
In rosso novità ADR 2023
9.1.3 Certificato di approvazione
9.1.3.1 La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU con le prescrizioni della presente parte deve essere attestata mediante un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall'autorità competente del paese d'immatricolazione per ogni veicolo la cui visita risulta soddisfacente o chi è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del 9.2 secondo il 9.1.2.1
Un certificato di approvazione rilasciato dall'autorità competente di una Parte contraente per un veicolo immatricolato sul territorio di quella Parte contraente deve essere accettato durante la sua validità dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti.
9.1.3.3. Il certificato di approvazione deve presentarsi secondo il modello esposto alla 9.1.3.5. Le sue dimensioni sono del formato A4 (210 mm x 297 mm). Possono essere utilizzati il fronte ed il retro. Il colore deve essere bianco con una diagonale rosa.
Deve essere redatto nella lingua, o in una delle lingue, del paese che lo rilascia. Se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, il titolo del certificato di approvazione così come tutte le osservazioni che figurano sotto il punto 11 devono essere inoltre redatte in inglese, francese o tedesco.
Il certificato di approvazione per un veicolo - cisterna per rifiuti operante sotto vuoto deve recare la seguente dicitura: "veicolo - cisterna per rifiuti operante sotto vuoto".
Il certificato di approvazione di un veicolo EX/III FL o EX/III destinato al trasporto delle materie esplosive in cisterna, conforme alle prescrizioni del 9.7.9, deve recare la seguente dicitura al punto 11: "Veicolo conforme al 9.7.9 dell'ADR per il trasporto di materie esplosive in cisterna".
9.1.3.4. La validità di un certificato di approvazione scade al più tardi un anno dopo la data della visita tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità seguente sarà, tuttavia, correlato alla data dell'ultima scadenza nominale, se la visita tecnica è effettuata nel mese che precede o che segue questa data.
Il veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale fino a quando il veicolo non abbia un certificato di approvazione valido*.
Tuttavia nel caso delle cisterne soggette all’obbligo di controlli periodici, queste prescrizioni non hanno lo scopo di imporre le ispezioni prove di tenuta, le prove di pressione idraulica o l'ispezione interna delle cisterne ad intervalli più ravvicinati di quelli che sono previsti ai capitoli 6.8 e 6.9, 6.10 e 6.13.
9.1.3.5. Modello di certificato d'approvazione per i veicoli che trasportano alcune materie pericolose
...
9.2 Prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli
Il certificato d’approvazione è necessario per i veicoli completi o completati (autocarri, trattori stradali, rimorchi o semirimorchi) impiegati nel trasporto di merci pericolose classificate ADR con carrozzerie: scarrabili, casse mobili, cisterne classificate FL, AT e carrozzerie furgonate classificate EX/II e EX/III.
Il certificato d’approvazione è previsto anche per veicoli trainanti rimorchi e semirimorchi (trattori stradali).
Quali sono i veicoli interessati al barrato rosa: EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU
V.Tipi di veicoli approvati FL, AT, EX/II, EX/III:
1. Trattori stradali
2. Autocarri
3. Rimorchi
4. Semirimorchi
- con carrozzerie scarrabili, casse mobili, cisterne classificate FL, AT e carrozzerie furgonate classificate EX/II e EX/III.
Il Barrato Rosa (certificato di approvazione) per trasporti internazionali è obbligatorio dal 01/01/2008 per i veicoli classificati FL, AT, EX/II e EX/III, come previsto dal DM 19/09/2005 art.3.
...
Art. 3. Circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose
1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non e' possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneita' alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Secondo il comma 2, quindi, per i veicoli cisterna, che trasportano in ambito nazionale, merci pericolose ADR,con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell’art. 2 del DM 19/09/2005, pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del “barrato rosa”.
Il barrato rosa non è rilasciato per allestimenti scarrabili con cassoni anche se in ADR (per i quali è previsto il Certificato integrativo), salvo se l’attrezzatura scarrabile è un veicolo FL o EX/III conforme 9.7.9. (ADR 9.1.3.3).
Il Certificato vale un anno a partire dalla data del primo rilascio e/o dal rinnovo annuale.
Casi
1. Veicoli immatricolati dopo l’1/01/1997
Obbligo del Barrato rosa per i veicoli indicati in V immatricolati dopo l’ 1/01/1997 (entrata in vigore ADR trasporti nazionali)
2. Veicoli già in circolazione all'1/01/1997
Per quanto attiene i veicoli già in circolazione alla suddetta data dell’ 1/01/1997, si possono distinguere una serie di casi tipici:
2a) il veicolo è conforme alle disposizioni ADR in vigore al momento della sua immatricolazione ovvero:
Obbligo rilascio del Barrato rosa
2b) il veicolo è parzialmente conforme alle disposizioni ADR nel senso che
Obbligo rilascio del Barrato rosa che dovrà contenere, nelle osservazioni, una frase del seguente tenore: “il presente certificato, da rinnovarsi annualmente, non può avere validità oltre il 31/12/2009 secondo quanto specificato alle note “b,d,c,g” sottosezione 9.2.1 ADR” (Vedi
Nota
Entro il 31/12/2009, il veicolo deve essere adeguato con ABS e rallentatore (se veicolo a motore), oppure il veicolo deve essere sostituito
2c) il veicolo è parzialmente conforme alle disposizioni ADR nel senso che
Non è possibile il rilascio del Barrato rosa
2d) il veicolo è parzialmente conforme alle disposizioni ADR nel senso che
- non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX, ma l’immatricolazione è compresa tra il 1-6-1993 e il 1/1/1997
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna è idonea ai trasporti internazionali
- risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna è costruita in base alle norme ADR
- la cisterna è codificata secondo capitolo 4.3 ADR (l’obbligatorietà scatta il 31/12/2008: prima di questa data, l’autorizzazione ai trasporti delle materie pericolose può consistere di un elenco nominativo delle merci stesse, completato con numero ONU, classi e gruppo di imballaggio)
Non è possibile il rilascio del Barrato rosa
2e) il veicolo è completamente difforme dalle disposizioni ADR nel senso che
- non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna NON è idonea ai trasporti internazionali
- oppure risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna NON è costruita in base alle norme ADR
Non è possibile il rilascio del Barrato rosa
3. Quando non è possibile il rilascio del Barrato rosa
Nei casi in cui non è possibile il rilascio del Barrato rosa 2c) 2d) ed 2e), il veicolo deve circolare con il libretto di circolazione + MC 813 oppure MC 452 in ordine con i controlli; quanto sopra in applicazione al comma 2 dell’art. 3 del DM 19/09/2005 che a sua volta si riferisce (allo stato attuale) alla circolare 572 MOT2E del 27/2/2005.
Infatti il DM 19/09/2005 afferma che “ I veicoli ammessi, dalla vigente normativa al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non è possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneità alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri "
1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non e' possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneita' alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Secondo il comma 2, quindi, per i veicoli cisterna, che trasportano in ambito nazionale, merci pericolose ADR,con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell’art. 2 del DM 19/09/2005, pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del “barrato rosa”.
Le su citate disposizioni DTT attualmente in vigore sono quelle della circolare 572, ovvero “b) Veicoli cisterna ammessi al trasporto di merci pericolose non in base alla normativa ADR.: I veicoli cisterna di cui al punto b), sono corredati dal libretto MC 813 a dal libretto modello MC 452 e non anche dal modello DTT 306, fatti salvi gli altri documenti previsti dalla norma”.
a) Veicoli cisterna ammessi al trasporto di merci pericolose in base alla normativa ADR.
b) Veicoli cisterna ammessi al trasporto di merci pericolose non in base alla normativa ADR.
I veicoli cisterna di cui al punto a) sono corredati dal Mod. DTT 306 (denominato "barrato rosa"), oltre, naturalmente, dai documenti specifici di trasporto previsti dalla normativa ADR e nazionale.
I veicoli cisterna di cui al punto b), sono corredati dal libretto MC 813 o dal libretto modello MC 452 e non anche dal modello DTT 306, fatti salvi gli altri documenti previsti dalla norma. Conseguentemente la circolazione di merci pericolose con veicoli-cisterna in regime nazionale si intende soddisfatta in presenza del solo libretto modello MC 813 o MC 452.
...
Circolazione veicoli non conformi ADR
Inoltre i veicoli che si trovano nelle condizioni 2c) ed 2e) ovvero i veicoli la cui cisterna non è conforme alla norma ADR in vigore al momento della costruzione e non risponde quindi alle disposizioni transitorie del capitolo 1.6, possono continuare a circolare su territorio nazionale fino al 25° anno di anzianità, in applicazione alla circ. 96/92 e 80/93 del Ministero dei Trasporti.
La verifica che queste cisterne siano conformi alla normativa ADR vigente all’epoca della costruzione può essere effettuata in qualsiasi momento a cura di:
- per le cisterne di tutte le classi : costruttore (che, qualora sussistano i requisiti, ne attesta la rispondenza) con successiva visita ispettiva da parte dell’Ufficio Provinciale MCTC (circc.96/92 e 80/93)
- per la sola casse 2 (gas) : organismo notificato T-PED
Immatricolazione cisterna | Circolazione fino al |
31.12.1996 | 31.12.2021 |
31.12.1995 | 31.12.2020 |
31.12.1994 | 31.12.2019 |
31.12.1993 | 31.12.2018 |
Circolazione restante in relazione all'immatricolazione dei veicoli cisterna classe 2 e 3
Barrato rosa a bordo veicolo
Come visto ai punti 2a) e 2b), quando è possibile rilasciare il barrato rosa, questo deve essere presente a bordo del veicolo, secondo quanto specificato da:
- punto a) della circolare 572 MOT2E del 21/2/2005
- art. 3 comma 1 del DM 19/09/2005
- art. 9 del DM 24/11/2006 (da applicarsi ai veicoli immatricolati dopo il Dicembre 2006, per i quali, sulla c.c. deve essere annotata anche la frase «La circolazione e' subordinata al possesso del certificato di approvazione modello DTT 306»” )
Fonte Certifico Srl / Flashpoint Srl
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 07.2024 | Direttiva 8/2024/DGTNE | Certifico Srl - IT |
2.0 | 04.2024 | Agg. ADR 2023 | Certifico Srl - IT |
1.0 | 11.2020 | Agg. ADR 2021 | Certifico Srl - IT |
0.0 | 08.2017 | --- | Certifico Srl - IT |
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