ADR - Linguistic versions

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European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
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Oggetto: Approvazione valvole, ed altri equipaggiamento di servizio, per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell’ADR è indicata una norma di riferimento, destinate a cisterne per il trasporto di merci pericolose ad esclusione della classe 2 (gas).
Il trasporto interno di merci pericolose in ambito comunitario è regolato dalla direttiva 2008/68/CE che, per il trasporto su strada, fa propri gli allegati tecnici A e B dell’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche).
La succitata direttiva è stata trasposta nell’ordinamento nazionale con D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35.
Il punto 6.8.2.3.1 dell’ADR prevede che:
L’autorità competente od un organismo da essa designato, deve procedere, su domanda del richiedente, ad un’approvazione del prototipo separata per le valvole ed altri equipaggiamenti di servizio per i quali nella tabella al 6.8.2.6.1 viene indicata una norma di riferimento, conformemente a tale norma. Questa approvazione del prototipo separata deve essere presa in considerazione quando viene emesso un certificato della cisterna, se i risultati delle prove vengono presentati e se le valvole ed altri equipaggiamenti di servizio corrispondono all’utilizzo previsto.
Il punto 6.8.2.6.1, “Progettazione e costruzione”, elenca le norme di riferimento da applicare per l’approvazione delle cisterne tra cui le norme specifiche relative a valvole ed altri equipaggiamento di servizio.
Pertanto in fase di approvazione di un prototipo di cisterna (involucro comprensivo di accessori), l’Autorità competente o un organismo da essa designato deve verificare la rispondenza del prototipo a tutte le norme indicate al 6.8.2.6.1 dell’ADR.
Come specificato al punto 6.8.2.3.1, l’approvazione del prototipo della cisterna (cioè involucro comprensivo degli accessori di servizio) può essere demandata ad un organismo designato dall’autorità competente.
Il D.M. 21 dicembre 2017 introducendo una serie di semplificazioni normative nel settore del trasporto di merci pericolose, consente all’Amministrazione di autorizzare, previa verifica del pertinente accreditamento, organismi per le effettuazioni di verifica ed ispezioni previste negli allegati dell'ADR/RID/ADN.
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Fonte: MIT
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