Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.844
/ Totale documenti scaricati: 31.055.850

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.844 *

/ Totale documenti scaricati: 31.055.850 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.844 *

/ Totale documenti scaricati: 31.055.850 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.844 *

/ Totale documenti scaricati: 31.055.850 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.844 *

/ Totale documenti scaricati: 31.055.850 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.844 *

/ Totale documenti scaricati: 31.055.850 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Macchine alimentari: Regolamento macchine & MOCA

ID 24105 | | Visite: 1290 | Documenti Riservati Direttiva macchinePermalink: https://www.certifico.com/id/24105

Macchine alimentari Regolamento macchine  MOCA

Macchine alimentari: Regolamento macchine & MOCA / Rev. 0.0 Giugno 2025

ID 24105 | 12.06.2025 / In allegato documento completo

Il presente documento illustra le disposizioni in merito alle macchine e prodotti correlati alimentari contenute nel Regolamento (UE) 2023/1230 e la disciplina MOCA.

Regolamento (UE) 2023/1230
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, in GU n. 165/1 del 29.06.2023 ed in vigore dal 19.07.2023.

Articolo 51 Abrogazioni

1. La direttiva 73/361/CEE è abrogata.
I riferimenti alla direttiva 73/361/CEE abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
2. La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal 20 gennaio 2027.
I riferimenti alla direttiva 2006/42/CE abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

Articolo 52 Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027. Tuttavia, il capo VI del presente regolamento si applica a decorrere dal 19 luglio 2023 mutatis mutandis a tali prodotti in sostituzione dell'articolo 11 di tale direttiva, compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE.
2. I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.

Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 20 gennaio 2027.
Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:
a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024;
b) l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026;
c) l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023;
d) l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[...]

In base al Regolamento (UE) 2023/1230le macchine e i prodotti correlati alimentari devono soddisfare tutti i RESS (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute) di cui all'Allegato III p. 1 e 2.1 prima dell’immissione sul mercato e/o della messa in servizio:

Figura 1   Allegato III Reg  macchine

Figura 1 - Allegato III Reg. macchine

Il Regolamento (UE) 2023/1230

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti:
a) attrezzature intercambiabili;
b) componenti di sicurezza;
c) accessori di sollevamento;
d) catene, funi e cinghie;
e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Il presente regolamento si applica altresì alle quasi-macchine.

Ai fini del presente regolamento, le macchine, i prodotti correlati elencati nel primo comma e le quasi-macchine sono indicati come "prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento".

Il Regolamento (UE) 2023/1230, per quanto riguarda i materiali da usare per la costruzione, riporta al RESS 2.1.1 a) “i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, acque destinate al consumo umano (Ndr. nella Direttiva 2006/42/CE non è presente il riferimento alle acque destinate al consumo umano) o prodotti cosmetici o farmaceutici devono soddisfare le condizioni stabilite nei pertinenti agli atti giuridici dell'Unione”.

Fra gli atti pertinenti giuridici dell'Unione di cui al punto 2.1.1, lettera a) si considerano:

- il regolamento (CE) n. 1935/2004 (Quadro MOCA) e DM e a tutti Regolamenti/Direttive collegate (si veda a proposito Disciplina igienica MOCA);
- al D.M. 21 marzo 1973 (MOCA IT).
- la direttiva 84/500/CEE per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;
- il Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformità per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti nelle procedure
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. (GU L 136/3 del 29.5.2007)

È opportuno, quindi, che il fabbricante della macchina e dei prodotti correlati ricevi e conservi nel FT le Dichiarazioni/Report MOCA dei materiali o di prodotti applicati ai materiali ed usati per la costruzione della stessa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 e D.M. 21 marzo 1973a carattere non esaustivo:

- materiali usati per la costruzione macchina;
- vernici, colle, solventi applicate ai materiali;
- plastiche e resine applicate ai materiali / materiali usati;
- gomme, ceramica, ecc applicate ai materiali / materiali usati;
- elettrodi;
- viti;
- minuteria;
- sistemi di fissaggio;
- altro a contatto o potenziale contatto con alimenti.

Le macchine o i prodotti correlati destinati ad essere utilizzati per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.

La macchina o il prodotto correlato devono essere progettati e costruiti in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione e, se ciò non è possibile, devono essere utilizzati elementi monouso.

Tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, le acque destinate al consumo umano o i prodotti cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:

-  essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche; lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici;
- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli;
- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;
- i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno della macchina o del prodotto correlato (se possibile in una posizione "pulizia");
- le macchine o i prodotti correlati devono essere progettati e costruiti al fine di evitare l'ingresso di sostanze o di esseri viventi, in particolare insetti, o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
-  le macchine o i prodotti correlati devono essere progettati e costruiti in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari o l’acqua destinata al consumo umano, cosmetici o farmaceutici. All'occorrenza, la macchina o i prodotti correlati devono essere progettati e costruiti per permettere di verificare regolarmente il rispetto di tale requisito.

[...]

Tabella raffronto tra il punto 2.1 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE ed il punto 2.1 Allegato III del Regolamento (UE) 2023/1230 (in rosso le novità)

Tabella 1 Regolamento macchine MOCA

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Macchine alimentari Regolamento macchine e MOCA Rev. 0.0 2025.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2025
244 kB 78

Tags: Direttiva macchine Abbonati Macchine MOCA Regolamento macchine

Ultimi inseriti

Lug 09, 2025 61

Decreto ministeriale 13 novembre 2024

Decreto ministeriale 13 novembre 2024 ID 24259 | 09.07.2025 Decreto ministeriale 13 novembre 2024Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI Requisiti, modalità di accesso e criteri per la fruizione delle agevolazioni inerenti all’investimento pubblico diretto a… Leggi tutto
Lug 09, 2025 61

Decreto direttoriale 30 giugno 2025

Decreto direttoriale 30 giugno 2025 ID 24258 | 09.07.2025 Decreto direttoriale 30 giugno 2025Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Riapertura sportello (Comunicato GU n.157 del 09.07.2025) _________ Il decreto fornisce - ai sensi dell’articolo 9 del decreto 13 novembre 2024 - le… Leggi tutto
Decreto 20 maggio 2025
Lug 09, 2025 62

Decreto 20 maggio 2025

Decreto 20 maggio 2025 / Imballaggio medicinali: Disciplina dispositivo ID 24257 | 09.07.2025 Decreto 20 maggio 2025 Disciplina del dispositivo, delle caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute. (GU n.157 del 09.07.2025) Entrata in vigore: 09.07.2025 _________… Leggi tutto
Decreto Ministeriale n  19 giugno 2025 n  149 Nuovo Decreto agro voltaico
Lug 09, 2025 131

Decreto Ministeriale n. 19 giugno 2025 n. 149

Decreto Ministeriale n. 19 giugno 2025 n. 149 / Nuovo Decreto agro-voltaico ID 24255 | 09.07.2025 / In allegato Con il parere favorevole della Corte dei conti è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 19 giugno 2025 n. 149 che ha l’obiettivo di facilitare la piena e completa attuazione… Leggi tutto
Patto per l industria pulita
Lug 09, 2025 132

Patto per l'industria pulita

Patto per l'industria pulita ID 24254 | 09.07.2025 La Commissione europea, a febbraio 2025, ha presentato il patto per l'industria pulita, un audace piano operativo volto a sostenere la competitività e la resilienza della nostra industria. Il patto accelererà la decarbonizzazione, garantendo nel… Leggi tutto
Raccomandazione  UE  2025 1307 Incentivi fiscali patto per l industria pulita
Lug 09, 2025 122

Raccomandazione (UE) 2025/1307

in News
Raccomandazione (UE) 2025/1307 / Incentivi fiscali patto per l’industria pulita ID 24253 | 09.07.2025 Raccomandazione (UE) 2025/1307 della Commissione, del 2 luglio 2025, sugli incentivi fiscali a sostegno del patto per l’industria pulita e alla luce della disciplina degli aiuti di Stato… Leggi tutto
Lug 08, 2025 133

Regolamento (UE) n. 913/2010

Regolamento (UE) n. 913/2010 ID 24252 | 08.07.2025 Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 276 del 20.10.2010)_______ Modificato da: -… Leggi tutto
Lug 08, 2025 142

Regolamento (UE) 2021/1153

Regolamento (UE) 2021/1153 ID 24251 | 08.07.2025 Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014. (GU L 249 del 14.7.2021)_______ Modificato da:… Leggi tutto
TEN T   Trans European Network   Transport
Lug 08, 2025 217

Regolamento (UE) 2024/1679

Regolamento (UE) 2024/1679 / Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T / Trans-European Network - Transport ) ID 24250 | 08.07.2025 Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

FAQ   UNI 7129 1 2015 e UNI 11528 2022   Chiarimento sistemi PLT CSST
Lug 07, 2025 262

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST ID 24237 | 07.07.2025 / In allegato FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST E’ stato posto al CIG un quesito riguardante la corretta interpretazione sulla regolamentazione dei sistemi PLT-CSST in… Leggi tutto
EN 415 2 2025 Packaging machines for pre formed rigid containers
Lug 03, 2025 376

EN 415-2:2025 / Packaging machines for pre-formed rigid containers

EN 415-2:2025 / Packaging machines for pre-formed rigid containers ID 24216 | 03.07.2025 / Preview attached EN 415-2:2025Safety of packaging machines - Part 2: Packaging machines for pre-formed rigid containers Valid from 01.07.2025 This document applies to the following machines and to machines… Leggi tutto
UNI 11555 2025 Posatori di sistemi a secco in lastre
Lug 03, 2025 380

UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre

UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre ID 24215 | 03.07.2025 / In allegato Preview UNI 11555:2025Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità La norma definisce i requisiti relativi al… Leggi tutto