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I rischi residui nella Direttiva macchine 2006/42/CE

I Rischi residui nella Direttiva macchine 2006/42/CE

Un approfondimento sulla definizione e sulla gestione dei "Rischi Residui" in riferimento alla Direttiva macchine 2006/42/CE ed alla norma tecnica EN ISO 12100.

1. Direttiva macchine 2006/42/CE

I "Rischi residui" sono definiti al punto 1.7.2 dei RESS dell'Allegato I della Direttiva che richiede, in particolare, di provvedere ad adeguate avvertenze:

"1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza".
 
2. Guida alla Direttiva macchina UE - Commenti

Paragrafo §249 Avvertenze in merito ai rischi residui

Il requisito di cui al punto 1.7.2 cita i rischi residui, cioè i rischi che non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti dalle misure di progettazione intrinsecamente sicura e che non possono essere completamente evitati dalle misure di protezione integrate – cfr. §174: commenti sul punto 1.1.2, lettera b).

Gli avvertimenti sui rischi residui sulla macchina sono complementari alle informazioni sui rischi residui da fornire nelle istruzioni del fabbricante – cfr. §267: commenti sul punto 1.7.4.2, lettera l).

Gli avvertimenti sulla macchina sono utili quando gli operatori e altre persone esposte devono essere informati sulle particolari precauzioni da prendere riguardo ai rischi residui durante l’uso della macchina, come, ad esempio, la presenza di superfici calde o di apparecchiature laser.

Possono essere utili anche per ricordare la necessità di indossare i DPI. Gli avvertimenti indicati sulla macchina devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 1.7.1.

Gli avvertimenti forniti tramite i dispositivi di allarme devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 1.7.1.2.

Le norme di tipo C possono definire la forma e dare orientamenti sul contenuto degli avvertimenti. In aggiunta, la direttiva 92/58/CEE e la norma EN 61310-1 includono gli orientamenti che sono pertinenti alla progettazione di tali avvertimenti.

3. EN ISO 12100 - Valutazione e riduzione del Rischi

La EN ISO 12100 definisce "Rischio Residuo":

"Rischio che rimane dopo aver preso le misure di protezione"

Nota 1
La presente norma internazionale distingue:
- il rischio residuo dopo che il progettista ha implementato le misure di protezione;
- il rischio residuo dopo che sono state implementate tutte le misure di protezione.

Nota 2
Vedere anche figura seguente:



...segue in allegato

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