Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 21223 | 23.01.2024
Decisione di esecuzione (UE) 2024/354 della Commissione, del 19 gennaio 2024, relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 2024/354 del 23.01.2024
Entrata in vigore: 23.01.2024
Vedi elenco consolidato norme armonizzate Regolamento Impianti a fune
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, i sottosistemi e i componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2023) 5065, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di rivedere le norme armonizzate esistenti e di completare il lavoro sui progetti di norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/424.
(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023) 5065, il CEN ha rivisto le seguenti norme sui requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone: EN 12929-1, EN 12929-2, EN 13796-2 e EN 13796-3. Ciò ha portato all'adozione delle norme modificative seguenti: EN 12929-1:2015+A1:2022, EN 12929-2:2015+A1:2022, EN 13796-2:2017+A1:2022 e EN 13796-3:2017+A1:2022. Il CEN ha inoltre rivisto la norma EN 13223:2015, il cui riferimento figura nella comunicazione 2018/C 114/04 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma modificativa EN 13223:2015+A1:2022.
(4) La Commissione ha valutato, insieme al CEN, la conformità di tali norme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023) 5065.
(5) Tali norme soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/424. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché nella norma EN 12929-2:2015+A1:2022 sono presenti riferimenti normativi non datati, è opportuno pubblicarla con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(6) La norma EN 13223:2015+A1:2022 sostituirà la norma EN 13223:2015. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma EN 13223:2015 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(7) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alla versione rivista della norma armonizzata EN 13223:2015, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma.
(8) I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 della Commissione e nella comunicazione 2018/C 114/04. Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto giuridico un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.
(9) È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti delle norme armonizzate pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 e nella comunicazione 2018/C 114/04 in un allegato della presente decisione e abrogare sia la decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 sia la comunicazione 2018/C 114/04.
(10) Tuttavia la comunicazione 2018/C 114/04 dovrebbe continuare ad applicarsi al riferimento della norma armonizzata EN 13223:2015 fino alla data di ritiro di tale riferimento.
(11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424, che figurano nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I riferimenti di cui alle righe 1, 6, 8 e 16 di tale allegato sono pubblicati con limitazioni.
Articolo 2
La comunicazione 2018/C 114/04 è abrogata.
Essa continua, tuttavia, ad applicarsi al riferimento della norma armonizzata che figura nell'allegato II della presente decisione fino alla data di ritiro di tale riferimento indicata nel medesimo allegato.
Articolo 3
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 è abrogata.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
...
ALLEGATO I
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N. |
Riferimento della norma |
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1. |
EN 1709:2019 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Messa in servizio, istruzioni per la manutenzione, controlli di esercizio Limitazione: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN 1709:2019 sono da intendersi come EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12927:2019, EN 12929:2015 (tutte le parti), EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13796:2017 (tutte le parti) |
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2. |
EN 1908:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Dispositivi di tensionamento |
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3. |
EN 1909:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Recupero e salvataggio |
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4. |
EN 12385-8:2002 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 8: Funi traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni destinate al trasporto di persone |
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5. |
EN 12385-9:2002 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Funi chiuse portanti per installazioni destinate al trasporto di persone |
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6. |
EN 12927:2019 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi Limitazione: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN 12927:2019 sono da intendersi come EN 1559-2:2014, EN 1709:2019, EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 10228-1:2016, EN 12385-2:2002+A1:2008, EN 12385-4:2002+A1:2008, EN 12385-8:2002, EN 12385-9:2002, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12929-1:2015, EN 12929-2:2015, EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13411-2:2001+A1:2008, EN 13411-3:2004+A1:2008, EN 13411-4:2002+A1:2008, EN 13411-5:2003+A1:2008, EN 13411-6:2004+A1:2008, EN 13411-7:2006+A1:2008, EN 13796-1:2017, EN 13796-2:2017, EN 13796-3:2017, EN ISO 148-1:2016, EN ISO 5579:2013, EN ISO 9554:2019, EN ISO 10547:2009 |
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7. |
EN 12929-1:2015+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Requisiti generali - Parte 1: Requisiti per tutti gli impianti |
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8. |
EN 12929-2:2015+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Disposizioni generali - Parte 2: Requisiti addizionali per le funivie bifune a va e vieni con vetture senza freni sul carrello Limitazione: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN 12929-2:2015+A1:2022 sono da intendersi come EN 1709:2019, EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12927:2019, EN 12929-1:2015+A1:2022, EN 12930:2015, EN 13107:2015/AC:2016, EN 13223:2015+A1:2022, EN 13243:2015, EN 13796-1:2017, EN 13796-2:2017+A1:2022, EN 13796-3:2017+A1:2022 |
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9. |
EN 12930:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Calcoli |
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10. |
EN 13107:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Opere di ingegneria civile EN 13107:2015/AC:2016 |
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11. |
EN 13223:2015+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Argani ed altri dispositivi meccanici |
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12. |
EN 13243:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle per gli argani |
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13. |
EN 13796-1:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 1: Attacchi, carrelli, freni sul veicolo, cabine, seggiola, vetture, veicoli di manutenzione, dispositivi di traino |
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14. |
EN 13796-2:2017+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 2: Prove di resistenza allo slittamento degli attacchi |
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15. |
EN 13796-3:2017+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 3: Prove a fatica |
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16. |
EN 17064:2018 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prevenzione e lotta contro l'incendio Limitazione: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN 17064:2018 sono da intendersi come EN 1021-1:2014, EN 1021-2:2014, EN 1838:2013, EN 1907:2017, EN 12929-1:2015, EN 13243:2015, EN 13501-1:2007+A1:2009, EN 50172:2004, EN 50272-1:2010, EN 50272-2:2001, EN 60204-1:2006, EN 60695-11-10:2013, EN 61730-1:2007, EN 61730-2:2007, EN ISO 7010:2012, EN ISO 8528-13:2016 |
ALLEGATO II
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N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
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1. |
EN 13223:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Argani ed altri dispositivi meccanici |
23 luglio 2025 |
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