Decreto 25 ottobre 2016 n. 245
Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazi...
ID 19997 | 17.07.2023
Decreto 8 maggio 2023 n. 90 Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n.165 del 17.07.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/2023
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Art. 1. Modifiche alla parte quinta, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Alla Sezione 4, Parte II, dell’Allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:
«h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella seguente tabella:
|
Proprietà |
Unità di misura |
Valori limite |
|
Umidità |
(% m/m) |
≤ 15 |
|
Additivi (collanti) |
(% m/m) |
≤ 2 |
|
Azoto |
(% m/m) |
≤ 1 |
|
Zolfo |
(% m/m) |
≤ 0,05 |
|
Cloro |
(% m/m) |
≤ 0,03 |
|
Arsenico |
(mg/kg) |
≤ 1 |
|
Cadmio |
(mg/kg) |
≤ 0,5 |
|
Cromo |
(mg/kg) |
≤ 10 |
|
Rame |
(mg/kg) |
≤ 10 |
|
Piombo |
(mg/kg) |
≤ 10 |
|
Mercurio |
(mg/kg) |
≤ 0,1 |
|
Nichel |
(mg/kg) |
≤ 10 |
|
Zinco |
(mg/kg) |
≤ 100 |
4) la combustione è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 4.»;
b) dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera h-ter).
3-bis.1. L’utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.
3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l’impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012.
3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l’impianto deve avere un rendimento non inferiore all’85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.
3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell’alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell’aria secondaria.
3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.
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