Decisione di esecuzione (UE) 2021/2257
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2257 della Commissione del 10 dicembre 2021 che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze control...
ID 17162 | Update 17.07.2023 / Pubblicato il DM 8 maggio 2023 n. 90
Pubblicato nella GU n.165 del 17.07.2023 il Decreto 8 maggio 2023 n. 90 Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/2023
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10.05.2023 - Firmato decreto che inserisce lamellare cippato tra i combustibili.
"Dopo un lungo ed approfondito lavoro, è stato firmato il decreto che inserisce il legno lamellare in forma di cippato nell’elenco delle biomasse ad uso combustibile”. Lo annuncia il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava, che ha seguito personalmente il dossier. “Più volte ci era stata rappresentata, da enti pubblici ed operatori privati, l’esigenza di utilizzare i residui provenienti da processi di lavorazione del legno trattati con colle, a fini energetici. Lo schema di regolamento a cui abbiamo lavorato prevede, per l’appunto, che, a determinate caratteristiche e condizioni, il legno può essere qualificato come combustibile nel pieno rispetto dell’ambiente, sottraendolo così al circuito della gestione dei rifiuti.” conclude Gava.
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25.07.2022
Schema di regolamento relativo all’inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell’elenco delle biomasse di cui all’Allegato X, Parte II, Sezione 4 paragrafi 1, alla parte quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Numero di notifica: 2022/515/I (Italia)
Data di ricezione: 22/07/2022
Termine dello status quo: 24/10/2022
Il regolamento è finalizzato, ai sensi degli articoli 281, comma 5 e 293, comma 1, del decreto legislativo 152 del 2006, ad inserire il legno lamellare in forma di cippato, trattato con colle viniliche, poliuretaniche o melaminiche, ottenuto da residui di legno, nell’elenco delle biomasse combustibili previsto nell’allegato X, Parte II, Sezione 4, alla parte quinta dello stesso decreto legislativo 152/2006.
I materiali non ricompresi all’interno del predetto Allegato X non possono qualificarsi come combustibili, pertanto, la combustione dei materiali non ricompresi può avvenire solo nel rispetto delle norme relative alla gestione dei rifiuti.
La norma, permette, quindi, di inserire il legno lamellare in forma di cippato nell’Allegato X, stabilendo caratteristiche e condizioni di combustione dello stesso, garantendo un adeguato livello di tutela contro l’inquinamento dell’aria.
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Fonte: CE
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