Decreto-Legge 28 agosto 2026 n. 154

Decreto-Legge 28 agosto 2026 n. 154 / Misure urgenti impianti di interesse strategico nazionale
ID 26984 | 28 Agosto 2026 / Allegato
Decreto-Legge 28 agosto 2026 n. 154
Misure urgenti per assicurare la ...
Aggiornamento del decreto 18 settembre 2006, concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni.
(GU n.18 del 23.01.2023)
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Art. 1
110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 1 per mille del valore delle opere da realizzare.
L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa l'istruttoria.
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