Decisione di esecuzione 2013/163/UE
Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossi...
Regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
(GU n.271 del 21.11.2006)
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Modificato da:
- Decreto 9 novembre 2016
- Decreto 30 dicembre 2022
Art. 1
110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 1 per mille del valore delle opere da realizzare.
L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa l'istruttoria.
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