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Decreto-Legge 28 agosto 2026 n. 154

Decreto-Legge 28 agosto 2026 n. 154 / Misure urgenti impianti di interesse strategico nazionale

Decreto-Legge 28 agosto 2026 n. 154 / Misure urgenti impianti di interesse strategico nazionale

ID 26984 | 28 Agosto 2026 / Allegato

Decreto-Legge 28 agosto 2026 n. 154 
Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. 

(GU n.199 del 28.08.2026)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2026

__________

Art. 1. Disposizioni in materia di impianti di interesse strategico nazionale

1. All’articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le garanzie finanziarie di cui alla presente lettera, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, possono essere prestate, per il periodo dell’amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l’autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione. Resta fermo che, in ogni caso, nessuna attività di discarica può essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria;».

Art. 2. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

[...]

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