Decisione di esecuzione (UE) 2023/2726

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2726 / Modifica Elenco europeo impianti di riciclaggio delle navi
ID 20907 | 07.12.2023
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2726 della Commissione, del 6 dicembre 2023, ...
ID 18701 | 19.01.2023
Dal 12 gennaio 2023 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2022 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31 marzo 2023.
La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2023.
La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori. L'accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l'accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile.
Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2022.
Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.
La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l'impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.
La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.
Scheda sintesi Comunicazione Annuale
_______
Il Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori
L'articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 prevede l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori
Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Fonte: Registro Pile e accumulatori
Collegati

ID 20907 | 07.12.2023
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2726 della Commissione, del 6 dicembre 2023, ...
Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019 che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di...

Documento di valutazione integrata della qualità dell’ambiente urbano
Le città giocano un ruolo centrale nella transizione v...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024