Direttiva 2002/91/CE
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
GU L 1, 4.1.2003, p. 65–71
Abrogata dalla Direttiva 2010/3...
ID 18701 | 19.01.2023
Dal 12 gennaio 2023 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2022 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31 marzo 2023.
La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2023.
La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori. L'accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l'accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile.
Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2022.
Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.
La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l'impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.
La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.
Scheda sintesi Comunicazione Annuale
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Il Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori
L'articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 prevede l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori
Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Fonte: Registro Pile e accumulatori
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024