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Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 17174 | 06 Giugno 2020

ID 11127 | | Visite: 1722 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/11127

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2020, n. 17174

Irregolarità nel comparto "gestione rifiuti": delega di funzioni

Penale Sent. Sez. 3 Num. 17174 Anno 2020
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ZUNICA FABIO
Data Udienza: 03/03/2020 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell'8 novembre 2018, il Tribunale di Cuneo, all'esito di rito abbreviato, assolveva, per non aver commesso il fatto, G.C., R.C., S.G. e A.D. dal reato di cui agli art. 110, 40 comma 2 cod. pen. e 29 quattuordecies comma 3 lett. B del d.lgs. n. 152 del 2006, a loro contestato perché, quali soci e amministratori della "Amambiente service s.r.l.", società avente a oggetto il trattamento e lo smaltimento di rifiuti anche pericolosi, venendo meno ai doveri connessi con la carica ricoperta o agendo d'accordo tra loro e in concorso con il direttore tecnico e amministratore D.P., la cui posizione è stata separata, non impedivano che non venissero osservate, nello svolgimento dell'attività aziendale, le prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale, di cui al provvedimento SUAP 1799 del Comune di Lagnasco del 21 maggio 2015, con particolare riferimento alle indicazioni sulle modalità di stoccaggio nella sede aziendale delle varie partite di rifiuti speciali trattati, situazione ritenuta, nella prospettazione accusatoria, macroscopica e di immediata percezione; in Lagnasco il 29 luglio 2016.
2. Avverso la sentenza del Tribunale piemontese, hanno proposto ricorso per cassazione sia il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino che il Sostituto Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.
I due motivi dei rispettivi ricorsi possono essere esposti congiuntamente, stante la perfetta coincidenza delle questioni sollevate.
2.1. Con il primo motivo, i Procuratori ricorrenti deducono la violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008, osservando, dopo un'ampia disamina dell'istituto della delega di funzioni, che, nell'ambito di una struttura aziendale impegnata, come sua unica attività, nel trattamento dei rifiuti nelle sue varie forme, una delega di competenze esclusive per "ambiente" e "rifiuti", non poteva che riguardare i rifiuti prodotti dalla società al di fuori della catena produttiva di raccolta, stoccaggio e trattamento, oggetto dell'attività aziendale rimessa a tutti gli amministratori, perché, diversamente ragionando, la "delega" del 9 ottobre 2010 si tradurrebbe in una modifica statutaria con esautorazione dei poteri di tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione, mentre invece le modalità operative delle fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e lavorazione dei rifiuti di terzi rientrano nell'oggetto sociale e rappresentano l'attività assegnata a tutti componenti del consiglio di amministrazione, come previsto dallo statuto.
2.2. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'illogicità e il difetto della motivazione della sentenza impugnata, evidenziandosi che, con una delibera del consiglio di amministrazione, non era possibile modificare lo statuto sociale, in cui è previsto che l'attuazione dell'oggetto sociale e l'amministrazione funzionale alla realizzazione degli scopi sociali sono rimesse a tutti i componenti del C.D.A.
In ogni caso, per poter avere effetti esimenti in favore degli altri amministratori, la delega avrebbe dovuto essere prevista in termini più specifici e dettagliati, risolvendosi una delega generica in una sostanziale modifica statutaria.
In tal senso, il coinvolgimento di tutta la componente dirigenziale nell'elevazione delle contestazioni era scaturito non dall'intento di attribuire "oggettivamente" una responsabilità a chiunque avesse poteri dirigenziali all'interno dell'azienda, ma dalla constatazione che il mancato impiego di risorse qualificate per un controllo costante delle fasi di scarico e stoccaggio dei rifiuti rispetto a quanto indicato nell'autorizzazione, co'n conseguente e rilevante risparmio di risorse economiche, rispondeva a una ben precisa "politica aziendale", ascrivibile ex art. 2392 cod. civ. a tutti gli amministratori, i cui obblighi normativi di controllo non possono essere esclusi da una delega generalizzata come quella rilasciata in favore di D.P., permanendo in capo a ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione l'obbligo di vigilanza di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 81 del 2008.
2.3. . In data 29 gennaio 2020, la difesa degli imputati ha depositato una memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi, osservando che la delega rilasciata in favore del socio-amministratore D.P. doveva essere ritenuta valida ed efficace, risultando il delegato iscritto nell'albo dei gestori ambientali, essendosi occupato per oltre 20 anni e con risultati apprezzabili della gestione dei rifiuti nel territorio della Provincia di Cuneo, essendo invero l'unico tra gli amministratori della società ad essere in possesso di adeguate competenze. Ciò posto, la difesa evidenzia che le violazioni della normativa ambientali erano del tutto microscopiche, essendo ricollegabile la non corretta collocazione dei rifiuti a un refuso del software gestionale nell'indicazione sulle etichette dei rifiuti dei relativi reparti di stoccaggio, ciò per sole 5 unità su 130 tipologie di rifiuti trattati e senza che venisse provocato alcun danno all'ambiente, tanto è vero che, per adempiere alla prescrizione, è stato sufficiente correggere il refuso del sistema informatico, ricollocando le 5 tipologie di rifiuto nel corretto settore di stoccaggio. I controlli degli altri amministratori sono stati pertanto impediti dalla modesta entità della violazione e dal tecnicismo della materia, occupandosi ciascun altro amministratore di compiti specifici e diversi da quelli demandati a D.P., per cui alcun comportamento alternativo poteva ritenersi ragionevolmente esigibile.
Dunque, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, agli imputati non era possibile muovere alcun rimprovero, tanto più che l'attività svolta da "Amambiente" in base all'oggetto sociale non era solo quella delegata a D.P., ma comprendeva altri compiti, esercitati dagli altri amministratori, per cui la delega di funzioni non aveva determinato alcuna modifica dello statuto sociale.

Considerato in diritto

I ricorsi sono infondati.
1. Prima di soffermarsi sulle doglianze articolate nei ricorsi, si ritiene utile una breve premessa ricostruttiva, al fine di inquadrare i fatti di causa.
Dunque, a seguito di taluni controlli eseguiti dall'Arpa Piemonte presso la sede della società "Amambiente service s.r.l.", con sede in Lagnasco, impegnata nel trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di ogni genere e nella intermediazione e commercio di rifiuti con e senza detenzione, emergevano talune irregolarità nel comparto "gestione rifiuti", riguardanti lo stoccaggio anomalo e illegale di quantitativi di rifiuti di varia natura; in particolare, venivano accertate delle difformità rispetto a talune prescrizioni imposte con l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dal Comune di Lagnasco con atto del 21 maggio 2015, con particolare riferimento all'errata classificazione e all'accumulo di determinati rifiuti. Tale condotta è stata in primo luogo attribuita dall'Arpa a uno solo dei soci amministratori, D.P., destinatario di una delega di funzioni, attribuitagli con delibera del consiglio di amministrazione del 9 ottobre 2010: D.P., la cui posizione è stata separata, optava per la procedura estintiva di cui agli art. 318 bis ss. del d. lgs. n. 152 del 2006, mentre nel frattempo l'originaria contestazione, avente ad oggetto il reato di cui agli art. 110, 40 comma 2 cod. pen. e 29 quattuordecies comma 3 lett. B del d.lgs. n. 152 del 2006, veniva estesa anche ai restanti componenti del consiglio di amministrazione della società, ovvero G.C., R.C., S.G. e A.D..
Costoro, tuttavia, sono stati assolti dal Tribunale "per non aver commesso il fatto", ritenendosi valida la delega di funzioni rilasciata in favore di D.P. e comunque escludendosi profili di responsabilità in capo agli odierni ricorrenti.
2. Orbene, l'impostazione seguita dal Tribunale appare immune da censure. Al riguardo occorre innanzitutto premettere che, pur essendo l'istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 16 ss. del d. lgs. n. 81 del 2008), tuttavia tale previsione è stata ritenuta operante anche in altri settori, come ad esempio in tema di osservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali (Sez. 3, n. 31421 del 27/03/2018, Rv. 273758), in relazione alla disciplina penale dei prodotti alimentari (Sez. 3, n. 46710 del 17/10/2013, Rv. 257860) e in materia ambientale (Sez. 3, n. 27862 del 21/05/2015, Rv. 264197), essendosi ogni volta precisato che, in ognuno di questi settori, al fine di giustificare l'esonero da responsabilità dei soggetti deleganti, resta ovviamente ferma la necessità di verificare l'esistenza dei requisiti di validità della delega, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, essendo altresì necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati.
Orbene, nel caso di specie, deve escludersi che la valutazione del Tribunale sulla validità della delega rilasciata in favore di D.P. presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede, essendo stato evidenziato nella sentenza impugnata, in modo pertinente, che, con la delibera del 9 ottobre 2010, sono state attribuite a D.P., persona dotata di adeguate capacità tecniche nel settore ambientale, autonomia di firma e di spesa e indipendenza gestionale e funzionale, con poteri di rappresentanza dinanzi a enti pubblici e privati per le necessarie incombenze.
I requisiti di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 81 del 2008 sono stati dunque ritenuti ragionevolmente sussistenti, essendo stata assicurata peraltro idonea pubblicità alla delega, decisa in seno a una valida assemblea del consiglio di amministrazione e risultante anche dalle visure societarie della Camera di commercio.
Né appaiono fondate le censure di genericità sollevate dai ricorrenti, posto che i compiti assegnati a D.P. sono stati sufficientemente specificati ("tutte le attività intese a fare attuazione e adempimento alle norme previste in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, privacy, gestione del personale dipendente, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente in particolare la gestione dei rifiuti"), non essendo decisiva l'obiezione secondo cui la materia dei rifiuti rientrava nell'oggetto sociale, comprendendo questo anche le attività di intermediazione e commercio di rifiuti, tanto è vero che, nel medesimo verbale del 9 ottobre 2010, sono state attribuite agli altri componenti del consiglio di amministrazione diverse funzioni, di tipo commerciale e amministrativo, in ragione delle distinte professionali di ciascuno. In tal senso deve quindi ritenersi che l'assegnazione delle varie deleghe abbia comportato non una modifica dello statuto societario, ma solo una legittima distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nell'amministrazione della società.
3. Ciò posto, rimane da affrontare un ultimo punto, ovvero quello relativo all'assolvimento degli oneri di vigilanza da parte dei soggetti deleganti.
A tal proposito deve osservarsi che, se è senz'altro corretta l'affermazione dei ricorrenti secondo cui l'attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, come del resto previsto espressamente dal comma 3 del citato art. 16, tuttavia, nel caso di specie, non è stata comprovata la "culpa in vigilando" degli imputati. Ed invero la sentenza impugnata non ha trascurato di affrontare questo profilo, evidenziando al riguardo, con un apprezzamento fattuale non sindacabile in questa sede, che le violazioni oggetto di contestazione pur attenendo a materie inerenti l'oggetto dell'attività di impresa, hanno però riguardato aspetti del tutto marginali e specifici, quali modeste difformità rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, non riconducibili a una preventiva "politica aziendale".
Tale valutazione appare invero coerente con il tenore dell'imputazione, dove sono descritte talune irregolarità nelle modalità di stoccaggio di rifiuti, che ben possono ricondursi a iniziative estemporanee e comunque temporalmente circoscritte.
Ne consegue che, in mancanza di prove sia rispetto all'esistenza di una comune strategia aziendale nelle modalità di trattamento dei rifiuti, sia in ordine all'eventuale natura macroscopica delle violazioni accertate, non può ritenersi né che gli imputati abbiano concorso con dolo nelle violazioni ascrivibili al soggetto da loro delegato, né che siano venuti colposamente meno ai loro doveri di controllo rispetto all'operato di D.P., non essendo stata peraltro delineata adeguatamente, sia nella contestazione che nei ricorsi, la condotta che gli imputati avrebbero dovuto attuare al fine di impedire l'inosservanza delle prescrizioni.
3. Alla luce di tali considerazioni, non essendo ravvisabili nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata lacune o incongruenze argomentative, non vi è spazio per l'accoglimento dei ricorsi, di cui pertanto si impone il rigetto.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi.
Così deciso il 03/03/2020

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Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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