Prevenzione incendi per attività musei, biblioteche e archivi in edifici tutelati / INAIL 2025
Appunti Prevenzione Incendi | ||
Newsletter n. 102252 del 24 Maggio 2025 | ||
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PI per attività musei, biblioteche in edifici tutelati / INAIL 2025 ID 24004 | 21.05.2025 / In allegato Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività museale, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 20 maggio 1992, n. 569 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V. 10, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. Il riordino delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, apportato dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, ha ampliato i criteri di assoggettabilità dei beni tutelati individuando nell’attività 72 gli edifici sottoposti a tutela, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, destinati ad attività aperte al pubblico. Gli edifici “sottoposti a tutela” sono, ope legis, quelli “opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni”, fino alla verifica dell'interesse culturale, di proprietà pubblica, di persone giuridiche private senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici. Va precisato che, qualora il vincolo di tutela non sia confermato, l'edificio è escluso dalle disposizioni del citato d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, pertanto, l’attività non è compresa nell’attività 72. Il vincolo può essere posto su un intero edificio, su una sua parte (se catastalmente identificata), sul suo contenuto e su eventuali pertinenze. Negli ultimi due casi si parla di "vincolo pertinenziale"; il vincolo può inoltre essere di tipo "indiretto", finalizzato ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. I vincoli indiretti possono derivare quindi dalla posizione del bene immobile nel suo contesto ovvero dalla sua collocazione in un particolare ambito paesaggistico, archeologico o d’insieme. Si segnala che, nel caso l’edificio tutelato sia solo parzialmente occupato dalle attività aperte al pubblico comprese nell’allegato I al citato d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, si configura l’attività 72, limitatamente alla porzione in cui viene svolta l’attività. Sostanzialmente, quindi, la declaratoria dell’attività 72 ha tracciato un solco per le successive norme di prevenzione incendi, nelle quali l’obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall’art. 13 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i. ________ INDICE Introduzione Obiettivi Le differenze tra l'approccio prescrittivo e quello prestazionale Il Codice di prevenzione incendi L’attività 72 dell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 La prevenzione incendi e la salvaguardia del patrimonio artistico e storico Il piano di limitazione dei danni Museo in edificio sottoposto a tutela - la normativa applicabile Il d.m. 20 Maggio 1992, n. 569 La Regola Tecnica Verticale V.10 Caso studio: Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi Confronto tra gli esiti delle due progettazioni Considerazioni a commento Bibliografia Fonti immagini ... Fonte: INAIL
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