Slide background
Slide background




D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 266

ID 10293 | | Visite: 2264 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/10293

D Lgs  18 settembre 2006 n  266 Sanzioni Regolamento detergenti

D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 266 / Sanzioni Regolamento CE n. 648/2004 Detergenti

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti.

(GU n.243 del 18-10-2006)

Entrata in vigore del provvedimento: 2/11/2006

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 648/2004», che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti.

Art. 2. Definizioni 1.

Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 648/2004.

2. L'autorita' competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 648/2004 e' il Ministero della salute.

Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilita' dei tensioattivi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilita' primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegradabilita' primaria e' superiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, ma con una biodegradabilita' aerobica completa inferiore a quanto stabilito nell'allegato III dello stesso regolamento, senza aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro.

Art. 4. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorita' competente i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto superiore di sanita' la scheda tecnica cosi' come previsto nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di etichettatura

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

Art. 6. Norme finali

1. E' sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano risultate non conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004.

2.Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle regioni nel cui territorio e' stata commessa la violazione.

3. Si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006

Collegati

 
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 266.pdf)D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 266
 
IT59 kB455

Tags: Chemicals Detergenti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Regolamento di esecuzione  UE  2023 680
Mar 24, 2023 35

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680 / Approvazione Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio Biocidi tipo prodotto 1 ID 19301 | 24.03.2023 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680 della Commissione del 23 marzo 2023 che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC… Leggi tutto
Regulatory strategy for flame retardants
Mar 15, 2023 80

Regulatory strategy for flame retardants

Regulatory strategy for flame retardants ID 19212 | ECHA 15.03.2023 Aromatic brominated flame retardants, such as polybrominated diphenyl ethers, are generally persistent in the environment. Many, like decabromodiphenylether, are also known or suspected of being toxic and accumulating in people and… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Mar 09, 2023 52

REACH Authorisation Decisions List | Last update 09.03.2023

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 09.03.2023 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation concerning all applications for… Leggi tutto
Guidance for monomers and polymers
Mar 08, 2023 88

Guidance for monomers and polymers

Guidance for monomers and polymers | ECHA Version 3.0 - February 2023 ID 19176 | 08.03.2023 / In allegato Linee guida ECHA Version 3.0 - February 2023 Polymers are the material of choice in a vast range of applications such as packaging, building and construction, transportation, electrical and… Leggi tutto
Regolamento UE 2023 465
Mar 06, 2023 238

Regolamento (UE) 2023/465

Regolamento (UE) 2023/465 / Tenori massimi di arsenico in alcuni alimenti ID 19148 | 06.03.2023 Regolamento (UE) 2023/465 della Commissione del 3 marzo 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico in alcuni alimenti GU L 68/51 del 6.3.2023… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 77700

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto