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Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti.
(GU n.243 del 18-10-2006)
Entrata in vigore del provvedimento: 2/11/2006
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 648/2004», che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti.
Art. 2. Definizioni 1.
Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 648/2004.
2. L'autorita' competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 648/2004 e' il Ministero della salute.
Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilita' dei tensioattivi.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilita' primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegradabilita' primaria e' superiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, ma con una biodegradabilita' aerobica completa inferiore a quanto stabilito nell'allegato III dello stesso regolamento, senza aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro.
Art. 4. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorita' competente i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto superiore di sanita' la scheda tecnica cosi' come previsto nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.
Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di etichettatura
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.
Art. 6. Norme finali
1. E' sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano risultate non conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004.
2.Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle regioni nel cui territorio e' stata commessa la violazione.
3. Si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
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