Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 49.811
// Documenti scaricati n: 43.371.859
// Newsletter n: 4924

Featured

MOCA & GMP / Sanzioni Dlgs n. 29/2017 | Tabella di raccordo

MOCA & GMP / Sanzioni Dlgs n. 29/2017 | Tabella di raccordo

MOCA & GMP / Sanzioni Dlgs n. 29/2017 | Tabella di raccordo Rev. 0.0 Nov. 2026

ID 27402 | 03.11.2026 / Tabella di raccordo completa in allegato

Tabella di raccordo tra la disciplina sanzionatoria propria del Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 e le violazioni degli obblighi di cui al
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA)
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP)
- Regolamento (UE) 2022/1616 (Plastica riciclata)
- Regolamento (CE) n. 450/2009 (Materiali attivi)
- Regolamento (CE) n. 10/2011 (Plastica)
- Regolamento (CE) n. 1895/2005 (Derivati epossidici)

Il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006 e n. 450/2009 e ai regolamenti (UE) n. 10/2011 e 2022/1616, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, in GU n. 65 del 18.03.2017, rappresenta la pietra miliare della normativa sanzionatoria italiana in materia di MOCA (Materiali e Oggetti Destinati a Venire a Contatto con i Prodotti Alimentari).

Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e reca altresì la disciplina sanzionatoria del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari e di altre misure specifiche emanate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

Il decreto è stato modificato per ultimo dal Decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199 (pubblicato nella GU n. 253 del 30 ottobre 2026 ed in vigore dal 14 novembre 2026, decreto che interviene in materia di materiali e oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).

Il provvedimento adegua l’ordinamento italiano alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616, rafforzando la tracciabilità, i controlli e la sicurezza nell'ambito dell'economia circolare applicata al packaging alimentare.

Principali sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 29/2017:

Violazione degli obblighi generali e di rintracciabilità

Rintracciabilità (Art. 5): La mancata predisposizione di un sistema idoneo a rintracciare i MOCA lungo tutta la filiera (secondo l'art. 17 del Reg. CE 1935/2004) comporta sanzioni severe che possono arrivare fino a 40.000 euro o 60.000 euro a seconda della gravità e della fase della filiera coinvolta.

Etichettatura e pubblicità ingannevole (Art. 4): Presentare o etichettare i MOCA in modo da indurre in errore i consumatori sul loro impiego sicuro costa sanzioni da 1.500 euro a 25.000 euro.

Mancato ritiro di prodotti difettosi: Qualora l'operatore non provveda a ritirare tempestivamente dal mercato prodotti pericolosi o non informi adeguatamente i consumatori, le sanzioni variano generalmente da 3.000 euro a 25.000 euro.

Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP - Reg. CE 2023/2006)

Controllo della qualità e documentazione (Art. 6): Gli operatori economici che non istituiscono un efficace sistema di controllo della qualità o non conservano un'adeguata documentazione tecnica sulle formulazioni e sui processi produttivi rischiano sanzioni comprese tra 4.000 euro e 40.000 euro.

Inadempimenti minori relativi alle comunicazioni obbligatorie alle autorità sanitarie partono da un minimo di 1.500 euro.

Requisiti specifici per materiali particolari

Plastica e limiti di migrazione (Art. 8 e 2): La produzione o commercializzazione di MOCA in plastica che violano i limiti di migrazione globale/specifica o i requisiti del Regolamento UE 10/2011 è punita con sanzioni che variano da 7.500 euro a 60.000 euro.

Derivati epossidici (Art. 10): L'uso non conforme o il superamento dei limiti stabiliti per sostanze come il BADGE, il BFDGE o il NOGE nei materiali protettivi o vernicianti per lattine e contenitori metallici prevede multe da 6.000 euro a 60.000 euro.

Materiali attivi e intelligenti (Art. 7): L'utilizzo di MOCA che modificano la composizione o le proprietà organolettiche degli alimenti in modo non autorizzato o ingannevole comporta sanzioni fino a 40.000 euro.

Plastica riciclata  

L'articolo 9 del decreto sanziona l'impiego di plastica riciclata non conforme. Questo impianto normativo originario è stato aggiornato e inasprito dal D.Lgs. n. 199/2026 per recepire il nuovo regolamento (UE) 2022/1616.

Mentre la vecchia formulazione puniva in modo generico le violazioni, il nuovo articolo 9 segmenta le sanzioni in base al ruolo specifico dell'operatore economico (produttori di polimeri, riciclatori, gestori di schemi, trasformatori e aziende alimentari utilizzatrici), calibrando le sanzioni pecuniarie e le misure interdittive.  

Utilizzo o immissione di plastica da processi non autorizzati:  

Per chi produce o immette sul mercato materiali derivati da processi di riciclo non autorizzati, sospesi o revocati, la sanzione va da 7.200 a 72.000 euro, accompagnata dalla sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 1 a 6 mesi (che sale a 3-12 mesi in caso di gravità o reiterazione).  

Per le aziende alimentari che utilizzano tali materiali non conformi, la sanzione va da 6.000 a 60.000 euro (ridotta da 4.000 a 40.000 euro per le micro e piccole imprese), oltre all'obbligo di richiamo, ritiro, rimozione e distruzione delle merci.  

Il nuovo impianto sanzionatorio punisce analiticamente anche i passaggi formali e di controllo:

Violazione delle prescrizioni autorizzative o delle catene controllate: Sanzioni che variano dai 3.000 ai 30.000 euro per i riciclatori o gli operatori che non rispettano le condizioni imposte dall'autorizzazione.  

Obblighi documentali e dichiarazioni di conformità: Sanzioni dai 3.000 ai 18.000 euro (con franchigie ridotte per micro e piccole imprese) per difetti nelle istruzioni, nelle etichettature o nei contenuti delle dichiarazioni di conformità rese da riciclatori e trasformatori.  

Gestione degli schemi e notifiche: Multe da 5.000 a 40.000 euro per i gestori di schemi in caso di inadempienze informative o di aggiornamento.  

Il nuovo articolo 9 introduce inoltre:

- Specifiche procedure di diffida (ad esempio per i ritardi nell'invio delle schede di monitoraggio o per infrazioni minori), che subordinano l'applicazione della sanzione all'effettivo inottemperamento nei 30 giorni successivi all'avviso dell'autorità.
- Criteri di commisurazione della pena che, oltre a richiamare i principi generali della legge di depenalizzazione, tengono conto dell'effettivo danno cagionato a cose o persone.

Meccanismi di tutela e particolarità

Violazioni di lieve entità (Art. 11): Per le infrazioni minori caratterizzate da una manifesta esiguità del pericolo, l'organo di controllo emette una diffida a regolarizzare entro un termine fisso; se l'impresa si adegua tempestivamente, il procedimento si estingue senza l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Aggiornamento ISTAT: Gli importi base delle sanzioni previste dal decreto sono soggetti a revisione periodica biennale in base agli indici dei prezzi al consumo dell'ISTAT. 

Tabella di raccordo tra disciplina sanzionatoria Dlgs n. 29/2017 e MOCA / GMP


Regolamento (CE) n. 1935/2004

Fattispecie
Rif. normativo

Descrizione violazione

Sanzione pecuniaria amministrativa

Rif. Normativo
Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29

Articolo 3, lettera a)

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico, che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana

da euro 10.000 a euro 80.000

Articolo 2 co. 1

Articolo 3, lettera b)

Salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione

da euro 7.500 a euro 60.000

Articolo 2 co. 2

Articolo 3, lettera c)

Salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche

da euro 5.000 a euro 27.000

Articolo 2 co. 3

Articolo 3 paragrafo 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che regolamento, etichetta, pubblicizza o presenta materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

da euro 1.500 a euro 25.000

Articolo 2 co. 4

Articolo 11, par. 5

Il richiedente l'autorizzazione comunitaria o l'operatore economico che non effettua la comunicazione

da euro 10.000 a euro 30.000

Articolo 3 co. 1

Articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, l'operatore economico che non ottempera agli obblighi in materia di etichettatura

da euro 1.500 a euro 15.000.

Articolo 4 co. 2

Articolo 17 par. 1

L'operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, essendo a conoscenza o potendo presumere, in base alle informazioni proprie del professionista di settore, la loro non conformità al regolamento ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell'autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi

da euro 3.000 ad euro 25.000

Articolo 5 co.1

Articolo 17 par. 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non dispone di sistemi e di procedure

da euro 5.000 a euro 60.000

Articolo 5 co.2

Articolo 17 par. 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rende disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni

da euro 5.000 a euro 50.000

Articolo 5 co.3

Articolo 17 par. 3

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 17,

paragrafo 3 ovvero che i materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario siano individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti

 

euro 5.000 a euro 40.000

Articolo 5 co.4

Articolo 4, paragrafo 3

L’operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori

da euro 4.000 a euro 40.000

Articolo 7 co.1

Articolo 4 par. 4

L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori

Da euro 2.500 a euro 30.000

Articolo 7 co.2


Regolamento (CE) n. 2023/2006

Fattispecie
Rif. normativo

Descrizione violazione

Sanzione pecuniaria amministrativa

Rif. Normativo
Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29

Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 del Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29 ovvero che:

1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli

stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.

2. Nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 è riportata nella medesima segnalazione.

3. Gli operatori economici che già operano provvedono all'adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

da euro 1.500 a euro 9.000

Art. 6 co. 4

Articolo 4, lettera a),

Articolo 5

L'operatore economico che omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità

 

Art. 6 co. 5

Articolo 6

L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non istituisce o non mantiene un efficace sistema di controllo della qualità

da euro 4.000 a euro 30.000

Art. 6 co. 6

Articolo 7

L'operatore economico che non elabora e non conserva un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità, che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mette a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedono, la predetta documentazione

da euro 2.500 a euro 25.000

Art. 6 co. 7

Articolo 4, lettera b)

L'operatore economico che non rispetta le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione

da euro 4.000 a euro 40.000

Art. 6 co. 8

Regolamento (CE) 450/2009

Fattispecie
Rif. normativo

Descrizione violazione

Sanzione pecuniaria amministrativa

Rif. Normativo
Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29

Articolo 4, lettera a)

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l'uso a cui sono destinati

da euro 1.500 a euro 25.000

Art. 7 co. 3

Articolo 4, lettera e)

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II

da euro 7.500 a euro 60.000

Art. 7 co. 4

Articolo 4, lettera d)

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dall'articolo 11, del regolamento (CE) n. 450/2009

da euro 1.500 a euro 15.000

Art. 7 co. 5

Articolo 4, lettera f)

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo

da euro 1.500 ad euro 15.000

Art. 7 co. 6

Regolamento (UE) n 10/2011

Fattispecie
Rif. normativo

Descrizione violazione

Sanzione pecuniaria amministrativa

Rif. Normativo
Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29

Articolo 4, lettera e)

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di composizione di cui ai Capi II e III

da euro 6.000 a euro 60.000

Art. 8 co. 1

Articolo 4, lettera e)
Articolo 15, par. 1

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione di cui al Capo IV

da euro 1.500 a euro 15.000

Art. 8 co. 2

Regolamento (UE) 2022/1616 (Plastica riciclata)

Fattispecie
Rif. normativo

Descrizione violazione

Sanzione pecuniaria amministrativa

Rif. Normativo
Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 23 e
Allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che produce o immette sul mercato materiali o oggetti,

destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato

ovvero la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata,

da euro 7.200 a euro 72.000
sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione

Nei casi di particolare gravità o

di reiterazione della violazione, la sospensione dell’attività è disposta da tre a dodici mesi ed è comunicata alla

Commissione europea

Art. 9 co. 1

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 23 e
Allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che utilizza materiali o oggetti, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato ovvero la cui autorizzazione

sia stata sospesa o revocata

da euro 6.000 a euro 60.000
È altresì disposto il richiamo, il ritiro, la rimozione

e la distruzione delle merci

Art. 9 co. 2

Se la violazione è commessa da un operatore economico rientrante nella definizione di piccola impresa o di microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE

da euro 4.000 a euro 40.000

Art. 9 co. 2

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rispetta le prescrizioni o le condizioni stabilite

nell’autorizzazione del processo di riciclaggio

da euro 3.000 a euro 30.000
Sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla

regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione. Nei casi di particolare gravità o

di reiterazione della violazione, la sospensione dell’attività è disposta da tre a dodici mesi ed è comunicata alla

Commissione europea

Art. 9 co. 3

Allegato I, tabella 1, punto 2, colonna 10

Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che utilizza la tecnologia di riciclaggio a partire da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata

da euro 4.000 a euro 30.000

e

Sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione.

 

Art. 9 co. 4

Articolo 5

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rispetta le prescrizioni relative alla documentazione, alle istruzioni e all’etichettatura

da euro 3.000 a euro 18.000

Art. 9 co. 5

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei rifiuti che partecipano alla catena di fornitura dell’input di materia plastica che non rispettano le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2,

da euro 4.000 a euro 35.000

Art. 9 co. 6

Articolo 7

Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non rispetta le prescrizioni relative all’ input di materia plastica e all’ output del processo di decontaminazione, all’esecuzione del processo di decontaminazione, all’impianto di decontaminazione, alla registrazione e alla conservazione delle informazioni sulla qualità dei singoli lotti

da euro 4.000 a euro

35.000

Art. 9 co. 7

Articolo 8

Salvo che il fatto costituisca reato, il trasformatore, l’operatore del settore alimentare o il rivenditore di materiali e oggetti di materia plastica riciclata che non rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 8

da euro 3.000 a euro 18.000

 

Se la violazione di cui al primo periodo è commessa da un operatore del settore alimentare rientrante nella definizione di piccola impresa o di microimpresa, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000

Art. 9 co. 8

Articolo 9, paragrafo 1

Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dello schema di riciclaggio che non adempie agli obblighi di informazione e aggiornamento delle informazioni nei confronti dell’autorità sanitaria territorialmente competente e della Commissione europea

da euro 5.000 a euro 40.000

Art. 9 co. 9

Articolo 10, paragrafo 2,

Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che non effettua la notifica della nuova tecnologia all’autorità sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea

da euro 5.000 a euro 40.000

Art. 9 co. 10

Articoli 10, paragrafo

4, e 13, paragrafo 4

Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che non pubblica la relazione

da euro 1.000 a euro 8.000

Art. 9 co. 11

Articolo 12

Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non rende disponibili presso l’impianto di decontaminazione le

informazioni di cui all’articolo 12

da euro 3.000 a euro 20.000

Art. 9 co. 12

Articolo 21

Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell’autorizzazione di un processo di riciclaggio che non adempie agli obblighi informativi previsti dall’articolo 21

da euro 3.000 a euro 18.000

Art. 9 co. 13

Articolo 25, paragrafi 1 e 4

Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non effettua le notifiche all’autorità sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea

da euro 5.000 a euro 40.000

Art. 9 co. 14

 

Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non trasmette la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità dell’impianto di decontaminazione entro il termine previsto dall’articolo 26, paragrafo 2

Diffida dall’autorità competente a provvedere entro trenta giorni. In caso di mancato adempimento

nel termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.

 

Art. 9 co. 15

Articolo 28, paragrafo 1

Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che produce un lotto di materia plastica riciclata non conforme alle prescrizioni dell’articolo 28, paragrafo 1

da euro 4.000 a euro 35.000

Art. 9 co. 16

Articolo 28, paragrafo 3

Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che gestisce un impianto di riciclaggio non conforme alle prescrizioni dell’articolo 28, paragrafo 3

Da euro 4.000 a euro 35.000

Art. 9 co. 17

Articolo 29 e Allegato III

Salvo che il fatto costituisca reato, i riciclatori e i trasformatori che non rispettano le prescrizioni relative al contenuto delle dichiarazioni di conformità

da euro 3.000 a euro 18.000

Art. 9 co. 18

N.B. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra un limite minimo e un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie, oltre ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo anche ai danni cagionati a cose o persone in conseguenza della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616.

 

Regolamento (CE) n. 1895/2005

Fattispecie
Rif. normativo

Descrizione violazione

Sanzione pecuniaria amministrativa

Rif. Normativo
Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29

articoli 2, 3 e 4

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4

da euro 6.000 a euro 60.000

Art. 10 co.1

articolo 5

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 5

da euro 5.000 a euro 15.000

Art. 10 co.2

 Appendice normativa in allegato

[...]

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2026
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Allegati (Riservati) Abbonati Chemicals
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (MOCA & GMP / Sanzioni Dlgs n. 29/2017 | Tabella di raccordo)
MOCA & GMP / Sanzioni Dlgs n. 29/2017 | Tabella di raccordo
Certifico S.r.l. - Rev. 0.0 Novembre 2026
Abbonati Chemicals
IT 489 kB 16

Articoli correlati Chemicals

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024