Decreto 28 giugno 2022

Decreto 28 giugno 2022
Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.
(GU n.173 del 26.07.2022)
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. In attuazione dell’art. 1, comma 7, del decr...
25.07.2018
D.L. 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171), convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220), ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 6.
Disciplina sanzionatoria per i Regolamenti (CE) n. 1935/2004 (MOCA) e 2023/2006 (GMP)
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA)
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP)
- Regolamento (CE) n. 282/2008 (Plastica riciclata)
- Regolamento (CE) n. 450/2009 (Materiali attivi)
- Regolamento (CE) n. 10/2011 (Plastica)
- Regolamento (CE) n. 1895/2005 (Derivati epossidici)
Decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.
Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, di seguito denominato «regolamento».
Il presente decreto reca altresì la disciplina sanzionatoria del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari e di altre misure specifiche emanate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.
Discipilna sanzionatoria agli articoli:
Art. 2. Violazione dei requisiti generali di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004
Art. 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004
Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004
Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004
Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006
Art. 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE) 450/2009
Art. 8. Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011
Art. 9. Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008
Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005
Art. 11. Violazioni di lieve entità
Entrata in vigore: 02/04/2017
G.U. n. 65 del 18 marzo 2017
Collegati
Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.
(GU n.173 del 26.07.2022)
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. In attuazione dell’art. 1, comma 7, del decr...
This Guidance on Good Manufacturing Practices for food contact plastic materials and articles, developed by AVEP...
Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme r...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024