Decreto Legislativo 11 febbraio 2011 n. 21
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ID 22589 | 20.09.2024 / Download news
L’area “Produttori di rifiuti non iscritti” rilasciata nella sezione “Ambiente DEMO” del portale RENTRI consente, ai Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che sono obbligati ad iscriversi in un momento successivo a quello della prima scadenza (dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025), di
- registrarsi, mediante accreditamento alla piattaforma telematica, fornendo un set minimo di informazioni anagrafiche;
- emettere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione del formulario;
- scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia).
Inoltre, i produttori di rifiuti che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI, una volta registrati, potranno vidimare digitalmente, in modalità telematica, i FIR cartacei.
Infine, nell’area “Servizi per l’interoperabilità” del portale RENTRI sono stati rilasciati nuovi endpoint tra i quali quello relativo al servizio di validazione strutturale dei dati del registro informatico, come previsto dalla modalità operativa 17 "Specifiche tecniche" ed è stata aggiornata la documentazione delle API.
Nell’area “Servizi per l’interoperabilità” del portale RENTRI sono disponibili tutte le informazioni tecniche a supporto di coloro che sviluppano software interoperabili con il RENTRI.
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Chi accede
L’accesso all’area è riservato ai produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione, a titolo esemplificativo:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
- Accedono a questa area anche i produttori di rifiuti tenuti all’iscrizione al RENTRI prima che per questi decorra l’obbligo di iscrizione al RENTRI e tenuta in modalità digitale del registro di carico e scarico.
Per fare cosa
I produttori di rifiuti accedono a quest’area per sperimentare:
- La registrazione;
- L'emissione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione del formulario;
- Lo scarico della copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia);
I produttori di rifiuti che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI , una volta registrati, potranno vidimare digitalmente, in modalità telematica, i FIR cartacei.
Come si accede
L'accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione
- SPID per persona fisica
- SPID per persona giuridica
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- Carta di Identità Elettronica (CIE)
Nel caso di dispositivi di identità digitale intestati a persona fisica, questa deve avere poteri per rappresentare l'impresa oppure deve essere stata incaricata ad operare dall'impresa o dall'ente o dall'organizzazione tramite apposita procedura.
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Fonte: Portale Rentri
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