Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 
    45.122 
/ Documenti scaricati: 33.466.638
/ Documenti scaricati: 33.466.638
ID 20467 | 26.09.2023 / Decreto direttoriale allegato
In riferimento alle tempistiche previste dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, con decreto direttoriale n.97 del 22 settembre 2023 è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” relativa alle date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale, all’entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR), alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale”.
...
Decreto direttoriale n. 97, 22 settembre 2023 - Tabella scadenze RENTRI
Articolo 1 (Tempistiche previste dal RENTRI)
1. È adottata la “Tabella scadenze RENTRI” allegata al presente decreto, contenente:
a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;
b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;
c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;
d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.
__________
Allegato
Tabella scadenze RENTRI
| 
 1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI  | 
|
| 
 L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:  | 
 Data (art. 13, comma 1)  | 
| 
 lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)  | 
 a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;  | 
| 
 lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)  | 
 a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;  | 
| 
 lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)  | 
 a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.  | 
| 
 2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli  | 
|
| 
 Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)  | 
 Data (art.9, comma 1)  | 
| 
 I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).  | 
 a decorrere dal 13 febbraio 2025  | 
| 
 3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale  | 
|
| 
 Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale  | 
 Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)  | 
| 
 Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025  | 
 a decorrere dal 13 febbraio 2025  | 
| 
 Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025  | 
 dalla data di iscrizione al RENTRI  | 
| 
 Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026  | 
 dalla data di iscrizione al RENTRI  | 
| 
 4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale  | 
|
| 
 Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale  | 
 Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)  | 
| 
 Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)  | 
 a decorrere dal 13 febbraio 2026  | 
...
Collegati

Le presenti “Linee guida per il controllo di validità dei dati idro-meteorologici” sono state elaborate nell’ambito delle attività c...
ID 2643 | Update news 01.06.2023
Decreto 18 fbbraio 2011 n. 52
 
Regolamento recante istituzione del sistema...

ID 21054 | 13.02.2024 / In allegato
Pubblicato sul sito del MASE il Decreto che promuove la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di na...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024