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Decreto 3 luglio 2026 

Decreto 3 luglio 2026 / Aggiornamento Piano d'azione siti orfani

Decreto 3 luglio 2026 / Aggiornamento Piano d'azione siti orfani

ID 26891 | 12 Agosto 2026 / Allegato

Decreto 3 luglio 2026 
Aggiornamento del Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani. 

(GU n.186 del 12.08.2026)

__________

Art. 1. Modifica dell’art. 5 del Piano d’azione

1. L’art. 5, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, recante il «Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR», è sostituito come segue: «3. Ciascun intervento contribuisce al raggiungimento del target EU M2C4-25 in ragione della superficie di suolo riqualificata e determinata secondo una delle seguenti modalità:
a) provvedimento dell’autorità competente ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, o relazione asseverata di un tecnico abilitato, nominato dal soggetto attuatore o dal soggetto attuatore esterno, che accerti che il sito non è contaminato ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l’intera sua superficie ovvero per la superficie cumulativa dei lotti funzionali oggetto del provvedimento o della relazione;
b) certificazione rilasciata dall’autorità competente ai sensi dell’art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l’intera sua superficie;
c) relazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente o relazione asseverata di un tecnico abilitato, nominato dal soggetto attuatore o dal soggetto attuatore esterno, che accerti gli interventi eseguiti e la percentuale di suolo riqualificata, in conformità al progetto approvato, anche tenendo conto delle attività di verifica prescritte dall’autorità competente in sede di approvazione del progetto ai sensi dell’art. 242, comma 7, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per la sola superficie oggetto della relazione o della asseverazione;
d) relazione finale da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente ai sensi dell’art. 242 -bis , comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l’intera sua superficie ovvero per la superficie cumulativa dei lotti funzionali oggetto della relazione;
e) certificazione a stralcio rilasciata dall’autorità competente ai sensi dell’art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per la superficie corrispondente allo stralcio progettuale.»

Art. 2. Sostituzione dell’allegato 2 del Piano d’azione

1. L’allegato 2 al Piano d’azione, come sostituito dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 8 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 2026, è sostituito
dall’allegato 1 al presente decreto.

2. L’aggiornamento del costo degli interventi di cui all’allegato 2 del Piano d’azione, come modificato ai sensi del
comma 1, del presente articolo, costituisce modifica del riparto delle risorse tra le regioni e province autonome, anche
in ragione delle economie della Misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR. 

[...]

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