Decreto 9 novembre 2016
Decreto 9 novembre 2016
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Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani.
(GU n.24 del 30.01.2021)
DECRETO 29 dicembre 2020 Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani (GU n.24 del 30.01.2021)
DECRETO 28 dicembre 2021 Modifica del decreto 29 dicembre 2020, concernente il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani (GU n.32 del 08.02.2022).
Decreto 28 dicembre 2021
Modifica del decreto 29 dicembre 2020, concernente il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. (GU n.32 del 08.02.2022)
...
Art. 1. Oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l’attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani.
[...]
Art. 6. Monitoraggio e controllo degli interventi
1. Le regioni e le province autonome sono responsabili del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento. I soggetti attuatori, se diversi dalle regioni, annualmente, predispongono e trasmettono alla regione o provincia autonoma territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate, a tal fine utilizzando gli strumenti di reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito della stipula di apposito accordo, anche ai fini dell’attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti di cui all’art. 7 nei confronti dei soggetti beneficiari.
3. I controlli sulle attività e sugli interventi oggetto del presente decreto sono effettuati ai sensi dell’art. 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese
sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Negli accordi di cui all’art. 4 è riportato, ove previsto per l’intervento ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l’importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione.
Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
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