Decreto 28 ottobre 2020

Decreto 28 ottobre 2020
Misure attuative delle disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile.
(GU n. 311 del 16.12.2020)
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Art. 1. Oggetto e finalità
1. Ai fini e per gli effett...
ID 20234 | 24.08.2023 / In allegato
Le Linee Guida propongono un percorso metodologico per l’identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell’ambito dei procedimenti di bonifica di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla legge 108 del 29/07/2021.
La procedura proposta, confermando la centralità del modello concettuale del sito, prevede la valutazione d’insieme degli esiti delle verifiche indicate dalla norma e di ulteriori elementi ed evidenze di campo che integrano e completano il quadro conoscitivo.
Le Linee Guida, ed in particolare i criteri proposti per identificare le matrici “materiali di riporto”, si applicano unicamente nell’ambito di procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06; detti criteri non risultano applicabili nell’ambito dei procedimenti di cui al D.P.R. 120/2017.
La valutazione della matrice materiale di riporto nell’ambito dei procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06, quindi, è operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo, per i quali il riferimento normativo elettivo è il D.P.R. 120/2017.
In relazione alla qualifica dei “materiali di riporto” nell’ambito dei siti contaminati, nell’ottica di una semplificazione e di una effettiva ed efficace possibilità di intervenire sulle matrici riscontrate in sito, anche in virtù della valorizzazione, a livello interpretativo, del co. 1 dell’art. 3 del D.L. 2/2012 auspicata nella già citata nota del MITE (ora MASE) n. 127059 del 17/11/2021, si propone una maggiore flessibilità interpretativa del co. 1 dell’art. 3 del D.L. 2/2012.
Resta fermo che, qualsiasi valutazione condotta ai sensi del suddetto comma e sulla base della caratterizzazione di cui all’Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e del test di cessione previsto dal co. 2 dell’art. 3 del D.L. 2/2012, deve comunque garantire che la matrice materiali di riporto non comporti un rischio di contaminazione delle acque sotterranee e che il suo stato qualitativo sia conforme alle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06.
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Sommario
1 Premessa
2 CAMPO DI APPLICAZIONE
3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE MATRICI MATERIALI DI RIPORTO
4.1 Fase 1: Identificazione della matrice
4.1.1 Criteri a supporto della identificazione come materiale di riporto
4.1.2 Esiti della identificazione
4.2 Fase 2: Campionamento e caratterizzazione
4.2.1 Criteri e modalità di campionamento
4.2.2 Prelievo e formazione dei campioni
4.2.3 Analisi di laboratorio
4.3 Fase 3: Valutazione dei risultati
4.3.1 Valutazione degli esiti del test di cessione e di eventuali ulteriori linee di evidenza (Fase 3a)
4.3.2 Verifica della conformità alle CSC di riferimento (Fase 3b)
5 OPZIONI DI GESTIONE DELLE MATRICI MATERIALI DI RIPORTO
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Fonte: SNPA - Linee Guida n. 46/2023
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