Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Decisione (UE) 2021/1870 della Commissione del 22 ottobre 2021 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali
GU L 379/8 del 26.10.2021
Decisione (UE) 2023/1540 della Commissione del 25 luglio 2023 recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali. (GU L 187/76 del 26.7.2023)
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Articolo 1
Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici» comprende qualsiasi sostanza o miscela che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009, destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici» include prodotti da risciacquo e non da risciacquo per uso sia privato che professionale.
Articolo 2
Il gruppo di prodotti «prodotti per la cura degli animali» comprende qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere messa in contatto con il pelo degli animali per pulirlo o per migliorarne le condizioni, come gli shampoo e i balsami per animali.
I prodotti per la cura degli animali non comprendono i prodotti commercializzati specificamente per uso disinfettante o antibatterico.
Tale gruppo di prodotti comprende i prodotti da risciacquo per uso sia privato che professionale
Articolo 3
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
(1) «prodotti non da risciacquo», i prodotti commercializzati come non destinati a essere eliminati con acqua dopo l'uso in condizioni normali;
(2) «prodotti da risciacquo», prodotti commercializzati destinati ad essere eliminati con acqua dopo l'uso in condizioni normali.
Articolo 4
Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici e per la cura degli animali», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato I della presente decisione, per i prodotti cosmetici, oppure nell'allegato II per i prodotti per la cura degli animali.
Articolo 5
I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici e per la cura degli animali» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2027.
Articolo 6
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti cosmetici» è «030».
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «prodotti per la cura degli animali» è «054».
Articolo 7
La decisione 2014/893/UE è abrogata.
Articolo 8
1. In deroga all'articolo 7, le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «cosmetici da risciacquo» ai sensi della decisione 2014/893/UE sono valutate in conformità delle condizioni stabilite in tale decisione.
2. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «cosmetici da risciacquo» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2014/893/UE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2014/893/UE può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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