Decisione 2001/118/CE
Decisione 2001/118/CE della Commissione del 16 gennaio 2001 che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE
GU L 47/1 del 16.2.2001
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Procedura Ecolabel Rev. 2.0 del 16.07.2015
La procedura definisce le modalità operative adottate dalla Sezione Ecolabel Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit Organismo Competente nazionale per l’attuazione del Regolamento (CE) 66/20101 per la concessione della licenza di uso del marchio comunitario di qualità ecologica dell’Unione Europea “Ecolabel UE”.
Ogni operatore che desidera utilizzare il marchio Ecolabel UE ne può fare richiesta alla Sezione Ecolabel.
Tale operatore nel seguito è denominato “il richiedente”. La concessione del marchio Ecolabel può essere richiesta per tutti i prodotti, destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato comunitario a titolo oneroso o gratuito, per i quali con Decisione della Commissione Europea siano stati adottati criteri Ecolabel.
La richiesta, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento, può essere presentata:
- se il prodotto ha origine nella stessa forma in diversi Stati Membri, presso l’Organismo Competente di uno di tali Stati Membri;
- se il prodotto ha origine al di fuori della Comunità, presso l’Organismo Competente di uno degli Stati Membri nei quali il prodotto sarà, o è stato, immesso sul mercato.
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Decisione 2001/118/CE della Commissione del 16 gennaio 2001 che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE
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